Autotrasporto: domanda per il bonus gasolio entro il 30 aprile 2020 - La Circolare del Giorno n. 88 del 15.04.2020
La domanda per ottenere il rimborso o la compensazione del credito d'imposta relativo al consumo di gasolio del 1° trimestre 2020 (dal 1° gennaio al 31 marzo) va presentata entro il 30 aprile 2020 all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.
Tuttavia quest'anno, considerata la situazione di emergenza sanitaria da Coronavirus, gli interessati che dovessero incontrare difficoltà a trasmettere la domanda, potranno adempiere all'obbligo di invio per esercitare il proprio diritto al rimborso fino al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (secondo quanto disposto dall'articolo 62, comma 6, DL n. 18/2020).
L’importo che si può recuperare è di € 214,18 per mille litri. Hanno diritto al beneficio i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate, i consumi vanno documentati con fattura elettronica. Per chi volesse effettuare la compensazione con modello F24 (fino al 31 dicembre 2021), il codice tributo da utilizzare è 6740.
È possibile, in alternativa, richiedere l’accredito direttamente sul proprio conto corrente.
Indice
- Premessa
- Beneficiari
- Importi rimborsabili
- Dichiarazione
- Software da utilizzare
- Utilizzo del credito in compensazione o rimborso
- Credito d'imposta in dichiarazione dei redditi