I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sui fringe benefit esenti fino a 3.000 euro - La Circolare del Giorno n. 188 del 04.08.2023
Tra le misure principali del Decreto Lavoro (D.L. 48/2023), recentemente convertito in Legge 85/2023, figura la deroga alla soglia di detassazione di 258,23 euro, prevista dal TUIR, per i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro ai dipendenti – detti anche fringe benefit. A differenza, tuttavia, di quanto avvenuto negli anni precedenti, in cui la deroga riguardava indistintamente i lavoratori dipendenti, la misura del D.L. Lavoro ricorre in presenza di determinati requisiti soggettivi, in particolare la convivenza a carico dei figli, come valutata ai fini fiscali, estendendosi inoltre alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Al fine di chiarire gli aspetti operativi per l’applicazione dell’esenzione fiscale l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 23/E del 01.08.2023.
Indice
- Premessa
- Ambito oggettivo
- Utenze domestiche
- Imposta sostitutiva sui premi di risultato
- Requisiti soggettivi
- Somme eccedenti la soglia di 3 mila euro
- Esenzione da tasse e contributi
- Come si applica l’esenzione a 3.000,00 euro?
- Informativa ai sindacati
- Quale rapporto con altre agevolazione fiscali?