La perdita d'esercizio: trattamento fiscale - La Circolare del Giorno n. 159 del 23.07.2024
Sotto il profilo fiscale la perdita – indipendentemente dalla modalità in cui la stessa contabilmente sia ripianata – può essere portata, per i soggetti IRES, in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi:
- senza limiti di tempo;
- in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Se la perdita è rilevata nei primi tre periodi d’imposta la percentuale di riporto aumenta in misura del 100% del reddito imponibile.
Grazie all’intervento del Legislatore della “Legge di Bilancio 2019”, tali regole valgono, a partire dal periodo d’imposta 2021 “solare”, anche per i soggetti IRPEF in regime di impresa e per i soci di società di persone a prescindere dal regime contabile adottato. Diversamente, agli esercenti arti e professioni è data la possibilità di compensare orizzontalmente la perdita con eventuali altri redditi prodotti, mentre è negata la possibilità di riporto della stessa.
Indice
- Premessa
- Soggetti Ires
- Perdite dei primi tre periodi d’imposta
- Perdite di periodi successivi al terzo periodo
- Il divieto di riporto delle perdite
- Riepilogo riporto perdite soggetti Ires
- Le perdite d’esercizio e il modello redditi sc 2024
- Esempio compilazione prospetto “perdite di impresa non compensate”
- Soggetti Irpef
- Soggetti Irpef esercenti arti e professioni
- Soggetti Irpef in regime di impresa
- Riepilogo soggetti Irpef
- Le perdite d’esercizio e il modello redditi PF 2024
- Società di persone: le perdite d’esercizio