Il lavoro autonomo in ambito internazionale - La Circolare del Giorno n. 220 del 21.10.2019
I soggetti residenti sono tassati in Italia sui redditi ovunque prodotti, anche se questi derivano da attività esercitata come lavoratori autonomi all’estero.
Nel rispetto di determinate condizioni sarà poi riconosciuto un credito d’imposta per le eventuali ritenute subite all’estero.
Per i soggetti non residenti, invece, l’art. 23 del Tuir stabilisce che i redditi di lavoro autonomo sono soggetti ad imposizione in Italia se l’attività è esercitata nel territorio dello Stato italiano. Diversamente, se l’attività non è esercitata nel territorio dello Stato italiano, i redditi di lavoro autonomo non sono soggetti a tassazione nel nostro paese.
Se il reddito viene prodotto in Italia si applica la ritenuta del 30% prevista dall’art. 25 del D.P.R. 600/1973. L’iter logico del ragionamento è quindi il seguente. L’art. 23 prevede che i professionisti non residenti sono tassati in Italia sulle attività svolte nel territorio dello Stato. L’art. 25 del D.P.R. 600/73 prevede un prelievo alla fonte del 30%.
A questo punto è necessario esaminare se le Convenzioni contengano disposizioni di maggior favore. I professionisti sono generalmente trattati in un apposito articolo delle convenzioni stipulate dall’Italia.
Indice
- Il lavoro autonomo svolto all’estero dai soggetti residenti
- La strada della deducibilità dell’imposta estera in luogo del credito d’imposta
- Le previsioni del modello OCSE per il lavoro autonomo
- Forfettario e lavoro autonomo svolto all’estero - R.M. 15.03.2019 n. 36/E
- Il lavoro autonomo svolto in Italia dai soggetti non residenti