Il lavoro del revisore nell’attestazione dei dati aziendali di partenza negli accordi di ristrutturazione del debito e nei piani di risanamento in situazione di continuità aziendale
L’attestazione circa la veridicità dei dati aziendali di partenza, pur non essendo prevista dalla normativa di riferimento in essere1, è ritenuta2 un elemento essenziale e comunque basilare e propedeutico ai fini dell’attestazione finale del professionista.
In tal senso, poiché si fa riferimento al concetto di “veridicità”, è immediato il riferimento all’art. 2423 del c.c.3 e quindi a quanto riportato nella relazione ministeriale al d.lgs. 127/ 1991: “L’uso dell’aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato”.