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Vendita con rendita vitlizia

Un fabbricato, risulta di proprietà di 1/3 alla Madre, 1/3 al Figlio e 1/3 alla Figlia.
Per la Madre e il Figlio, tale fabbricato è abitazione principale, per la Figlia No.
Poiché il Figlio ha avuto dei problemi penali ed inoltre è invalido civile, per evitare che a seguito delle sentenze gli portino via il terzo di sua proprietà, si è pensato alla seguente soluzione:
Il Figlio, proprietario di 1/3 dell’immobile, vende con rendita vitalizia e usufrutto alla madre, il terzo dell’immobile.
Secondo voi la seguente ipotesi potrebbe essere revocabile? Se si in quanto tempo?
 
Riferimento: Vendita con rendita vitlizia

L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto (art 2903 c.c.).

ritengo che l'atto possa essere soggetto a revocatoria poiché sussistono le condizioni di cui all'articolo 2901 del c.c.

ciao
 
Riferimento: Vendita con rendita vitlizia

ritengo che sussistano sempre le condizioni di revocatoria di cui all'art 2901 del c.c.

infatti: 1) trattasi di disposizione patrimoniale; 2) il debitore conosce il pregiudizio che l'atto arreca al creditore; 3) il n. 2 del 2901 addirittura non va verificato non essendo atto a titolo oneroso.

ciao
 
Riferimento: Vendita con rendita vitlizia

e la donazione dell'usufrutto alla sorella, come la consideri?
Per me questa è l'ideale.
Che ne pensi?
 
Riferimento: Vendita con rendita vitlizia

Qualsiasi disposizione gratuita del proprio patrimonio, in presenza di debiti significativi, può essere revoca dal creditore.

Ritengo pertanto che anche questa soluzione non possa essere utile per mettere al riparo il debitore dall'aggressione patrimoniale.

ciao
 
Riferimento: Vendita con rendita vitlizia

Concordo con Fabiano,inoltre anche l'effettiva vendita del 1/3 a carico della mamma(senza usofrutto o donazione di esso) puo' essere soggetta a revocatoria, e' punto di forza anche lo stato delle sentenze attuale e gli sviluppi che ne seguono.-

P.S. volevo risponderti pvt al messaggio avuto ma hai casella piena.-

Saluti.-:yes2:
 
Riferimento: Vendita con rendita vitlizia

Premesso che con la cessione di usufrutto il debitore rimane cmq titolare della nuda proprietà e che questa può essergli pignorata, resta il fatto che il terzo (la sorella) non fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore.

Elemento essenziale inoltre è il pagamento reale del prezzo. La sorella deve effettivamente versare sul c/c del fratello la somma corrispondente al valore di mercato dell'operazione. Poiché il valore di mercato è opinabile, meglio sarebbe se prima venisse prodotta una perizia.

Si potrebbe anche ipotizzare la cessione della nuda proprietà alla sorella, con conseguente imputazione dell'usufrutto al fratello. Ma vale cmq quanto detto sopra. C'è il concreto pericolo di pagare spese per perizie, costi notarili, tasse per poi veder tutto vanificato da una sentenza sfavorevole.



ciao
 
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Quindi non dovrebbe fare niente...molti miei colleghi in questi casi procedono con l'atto di donazione dell'usufrutto.
 
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