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Vendita bene strumentale in regime minimi

modem730

Utente
Ciao a tutti,
se un professionista in regime dei minimi vende nel 2008 un bene strumentale ad un prezzo minore del residuo da ammortizzare dichiara il corrispettivo della vendita e basta (principio di cassa) , o può far rilevare anche la minusvalenza da cessione cespite?
Grazie ciao a tutti
 
Riferimento: Vendita bene strumentale in regime minimi

Io ritengo che debba indicare tutto il corrispettivo di vendita tra i ricavi(principio di cassa) e portare in ammortamento tutto il residuo non ammortizzato: la somma lgebrica determinerà la plus o la minusvalenza
 
Riferimento: Vendita bene strumentale in regime minimi

Io ritengo che debba indicare tutto il corrispettivo di vendita tra i ricavi(principio di cassa) e portare in ammortamento tutto il residuo non ammortizzato: la somma lgebrica determinerà la plus o la minusvalenza

Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è determinato in modo semplificato come differenza tra l’ammontare dei ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute.
L’aspetto particolarmente innovativo delle disciplina riguarda proprio la determinazione del reddito in quanto è previsto, anche con riferimento al reddito d’impresa, l’applicazione del principio di cassa.
Considerato che la determinazione del reddito avviene come differenza tra i ricavi/compensi e le spese sostenute, non assumono rilevanza:
• le quote di ammortamento;
• la valutazione delle rimanenze.
L’indeducibilità delle quote di ammortamento non comporta l’indeducibilità del costo dei beni strumentali ma la deduzione dello stesso interamente nel periodo d’imposta in cui è sostenuto; al momento della successiva cessione il relativo corrispettivo è interamente tassato come plusvalenza.
 
Riferimento: Vendita bene strumentale in regime minimi

Questo è vero per i beni strumentali acquistati durante la vigenza del regime. In caso di cessione di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello dal quale decorre il regime, invece, l'eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101, D.P.R. n. 917/1986; il costo non ammortizzato è pari a quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.
 
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