In caso di vendita dell’autovettura per il cui acquisto è stato detratto il 10% dell’Iva, la base imponibile è assunta per il 10% del relativo ammontare. Cos" stabilisce il comma 5 dell’articolo 30 della legge n. 388/2000. Sulle modalità di applicazione della disposizione, al momento non certo frequente in quanto il diritto di deduzione parziale dell’imposta è stato appena introdotto (ma è possibile che già in queste settimane vengano vendute automobili riscattate dal 2001), sono sorte perplessità, originate forse da un’impostazione di partenza non corretta. Della questione è stata investita l’agenzia delle entrate, che, attraverso la risposta n. 9.2 resa con la circolare n. 7/2001, ha cercato di fornire chiarimenti in proposito. Nel documento si ipotizza la rivendita dell’auto per un prezzo di lire 10.200.000, chiarendo che la base imponibile corrisponderà al 10% «del corrispettivo pattuito» e cioè a lire 1.020.000, per cui l’imposta dovuta (20%) sarà di lire 204 mila. Ciò che non viene detto è che il suddetto prezzo va considerato al netto dell’Iva, per cui l’importo della cessione al lordo dell’imposta ammonterà a lire 10.404.000. Diversamente i conti non tornerebbero, poiché l’imponibile non corrisponderebbe al 10% del corrispettivo al netto d’Iva. Il citato comma 5 dell’art. 30, in sostanza, abbatte del 90% la base imponibile, cosicché questa finisce per essere costituita, per l’appunto, dal 10% «del relativo ammontare». Bisogna considerare che, ai sensi dell’art. 13 del dpr 633/72, la base imponibile della cessione è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente e che, ai sensi del successivo art. 15, n. 5), non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa dell’Iva. A questo punto, se per la rivendita dell’autovettura è stato pattuito un corrispettivo di 10 milioni, da intendersi al netto dell’Iva, il calcolo è agevole: - base imponibile (10% del corrispettivo netto): lire milione; - Iva relativa al 20%: lire 200 mila; - corrispettivo escluso dalla base imponibile: lire 9 milioni; - importo complessivo della cessione (Iva inclusa): lire 10.200.000. Pattuizione del prezzo lordo. Nell’ipotesi in cui, come spesso accade, le parti abbiano invece convenuto per la cessione un prezzo lordo, comprensivo quindi dell’Iva, occorrerà procedere allo scorporo del tributo, al fine di determinare la base imponibile, la relativa imposta e l’importo escluso dalla base imponibile. A tal fine, si possono applicare i coefficienti indicati qui di seguito, calcolati considerando l’aliquota Iva del 20% vigente, che permettono di determinare l’imposta, il corrispettivo netto e la base imponibile. Basta applicare uno dei tre coefficienti per ottenere tutti gli elementi necessari. I coefficienti sono stati assunti fino alla quinta cifra decimale, al fine di ridurre lo scarto da arrotondare. Coefficiente di scorporo dell’Iva: 1,96078; coefficiente di calcolo del corrispettivo netto: 98,03921; coefficiente di calcolo della base imponibile: 9,80392. Rivendite successive. All’atto della cessione dell’autovettura per il cui acquisto è stata applicata la sopra esaminata disposizione del comma 5 dell’art. 30, trova applicazione il regime del margine per i beni usati di cui al dl n. 41/95, cos" come stabilito dal comma 6 del medesimo art. 30. In pratica, il contribuente Bianchi che ha acquistato l’autovettura da Rossi (il quale, avendo detratto, all’acquisto, il 10% dell’Iva, ha assoggettato a imposta il 10% del corrispettivo), nel momento in cui la rivende a un terzo applica il regime del margine previsto per la cessione di beni usati acquistati da privati o da soggetti che non hanno detratto l’imposta. Questa disposizione consente, nella maggioranza dei casi, di non pagare più l’Iva sulle successive commercializzazioni considerato che, in genere, il prezzo di vendita sarà inferiore al costo di acquisto maggiorato delle eventuali spese incrementative, al lordo dell’Iva. Infatti, posto che Bianchi abbia acquistato l’auto da Rossi al prezzo complessivo di 10.200.000 lire(di cui 1 milione imponibile, 200 mila Iva, 9 milioni escluse dalla base imponibile), in occasione della rivendita del veicolo si renderà debitore d’Iva soltanto se avrà conseguito un corrispettivo superiore a 10.200.000 lire. In tale ipotesi, dovrà versare l’imposta incorporata nella differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto. La fattura sarà emessa senza distinta indicazione dell’imposta, specificando che trattasi di cessione ex art. 36 dl 41/95.