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vendita auto uso promiscuo

Alberto, come sempre mi hai massacrato.
Complimenti, mi hai chiarito ancora una volta le idee. Grazie.
Emilio

P.S. Concordi con me di lasciare perdere il Frizzera?
 
Sempre il co. 6, e' vero e non e' chiarissimo, tuttavia penso che possa essere interpretato cosi':
- Acquisto, in qualita' di professionista o di imprenditore l'automezzo nuovo, detraendo il 10% dell'iva che mi e' stata addebitata.
- Quando lo rivendo, secondo quanto stabilito dal comma 6, applico il regime del margine, e solo se ottengo un margine postivo scorporo l'iva. Ma quanto di iva?. Scorporo il 10% della aliquota del 20 ovvero il 2%.
Se leggo i due commi (5 e 6) paiono contraddirsi, ma mi pare che con questa interpretazione si realizzi una sintesi comprensibile. Per inciso non mi sembra proprio che il co. 6 accenni espressamente ad una seconda rivendita.
Saluti ed auguri.
 
Perché lasciar perdere il frizzera?...proprio ora che mi sono abbonata ad una rivista del sole 24 ore basata sul metodo Frizzera!!!
 
ahahahhahahah
integrala con qualcosa d'altro dai.. alla fine nn è cosi male.. il frizzera è un sunto tipo il bignami.. a volte porta fuori strada nn mostrando completamente il quadro di insieme...
 
Alberto cosa fai? Ululi?
Lasciamo pure perdere il Frizzera allora, se vi sta' cosi' antipatico.
Io ho esaurito tutte le mie cartucce e quindi chiedo a te allora come lo interpreti questo famoso co. 6, che qui trascrivo integralmente.
6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l'acquisto dei quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente articolo.
Al comma 5 si parla appunto della detraibilita' al 10%.
Nel co. 6 non viene fatto cenno a seconde rivendite.
Saluti e ancora auguri. marco.
 
ululo?.. in che senso.. trovato la frase di ada spiritosa.. nn esageriamo dai..

come la penso io su sta cosa te l'ho già scritto su..

buon natale
 
In caso di vendita dell’autovettura per il cui acquisto è stato detratto il 10% dell’Iva, la base imponibile è assunta per il 10% del relativo ammontare. Cos" stabilisce il comma 5 dell’articolo 30 della legge n. 388/2000. Sulle modalità di applicazione della disposizione, al momento non certo frequente in quanto il diritto di deduzione parziale dell’imposta è stato appena introdotto (ma è possibile che già in queste settimane vengano vendute automobili riscattate dal 2001), sono sorte perplessità, originate forse da un’impostazione di partenza non corretta. Della questione è stata investita l’agenzia delle entrate, che, attraverso la risposta n. 9.2 resa con la circolare n. 7/2001, ha cercato di fornire chiarimenti in proposito. Nel documento si ipotizza la rivendita dell’auto per un prezzo di lire 10.200.000, chiarendo che la base imponibile corrisponderà al 10% «del corrispettivo pattuito» e cioè a lire 1.020.000, per cui l’imposta dovuta (20%) sarà di lire 204 mila. Ciò che non viene detto è che il suddetto prezzo va considerato al netto dell’Iva, per cui l’importo della cessione al lordo dell’imposta ammonterà a lire 10.404.000. Diversamente i conti non tornerebbero, poiché l’imponibile non corrisponderebbe al 10% del corrispettivo al netto d’Iva. Il citato comma 5 dell’art. 30, in sostanza, abbatte del 90% la base imponibile, cosicché questa finisce per essere costituita, per l’appunto, dal 10% «del relativo ammontare». Bisogna considerare che, ai sensi dell’art. 13 del dpr 633/72, la base imponibile della cessione è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente e che, ai sensi del successivo art. 15, n. 5), non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa dell’Iva. A questo punto, se per la rivendita dell’autovettura è stato pattuito un corrispettivo di 10 milioni, da intendersi al netto dell’Iva, il calcolo è agevole: - base imponibile (10% del corrispettivo netto): lire milione; - Iva relativa al 20%: lire 200 mila; - corrispettivo escluso dalla base imponibile: lire 9 milioni; - importo complessivo della cessione (Iva inclusa): lire 10.200.000. Pattuizione del prezzo lordo. Nell’ipotesi in cui, come spesso accade, le parti abbiano invece convenuto per la cessione un prezzo lordo, comprensivo quindi dell’Iva, occorrerà procedere allo scorporo del tributo, al fine di determinare la base imponibile, la relativa imposta e l’importo escluso dalla base imponibile. A tal fine, si possono applicare i coefficienti indicati qui di seguito, calcolati considerando l’aliquota Iva del 20% vigente, che permettono di determinare l’imposta, il corrispettivo netto e la base imponibile. Basta applicare uno dei tre coefficienti per ottenere tutti gli elementi necessari. I coefficienti sono stati assunti fino alla quinta cifra decimale, al fine di ridurre lo scarto da arrotondare. Coefficiente di scorporo dell’Iva: 1,96078; coefficiente di calcolo del corrispettivo netto: 98,03921; coefficiente di calcolo della base imponibile: 9,80392. Rivendite successive. All’atto della cessione dell’autovettura per il cui acquisto è stata applicata la sopra esaminata disposizione del comma 5 dell’art. 30, trova applicazione il regime del margine per i beni usati di cui al dl n. 41/95, cos" come stabilito dal comma 6 del medesimo art. 30. In pratica, il contribuente Bianchi che ha acquistato l’autovettura da Rossi (il quale, avendo detratto, all’acquisto, il 10% dell’Iva, ha assoggettato a imposta il 10% del corrispettivo), nel momento in cui la rivende a un terzo applica il regime del margine previsto per la cessione di beni usati acquistati da privati o da soggetti che non hanno detratto l’imposta. Questa disposizione consente, nella maggioranza dei casi, di non pagare più l’Iva sulle successive commercializzazioni considerato che, in genere, il prezzo di vendita sarà inferiore al costo di acquisto maggiorato delle eventuali spese incrementative, al lordo dell’Iva. Infatti, posto che Bianchi abbia acquistato l’auto da Rossi al prezzo complessivo di 10.200.000 lire(di cui 1 milione imponibile, 200 mila Iva, 9 milioni escluse dalla base imponibile), in occasione della rivendita del veicolo si renderà debitore d’Iva soltanto se avrà conseguito un corrispettivo superiore a 10.200.000 lire. In tale ipotesi, dovrà versare l’imposta incorporata nella differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto. La fattura sarà emessa senza distinta indicazione dell’imposta, specificando che trattasi di cessione ex art. 36 dl 41/95.
 
Non conoscevo ne' il quesito, ne' la risposta che si rivela a evidente sostegno della tua tesi. Tuttavia rilevo che la risposta in oggetto sembra totalmente dimenticare il dettato del comma 6, limitandosi a quanto affermato dal c. 5.
Bene, in definitiva oggi possiamo dire di sapere tutto sulla rivendita di auto acquistate nuove, e questo mi sembra assai importante. Un ringraziamento a tutti. Il dibattito e' stato alto e divertente. marco
 
Re: vendita motociclo

Salve a chi potrà leggere questa mia domanda.
Lavoro presso un'azienda che si occupa della vendita e dell'acuisto di motocicli nuovi ed usati.
Poichè il nostro consulente non sa aiutarmi, vorrei se è possibile il Vostro aiuto.
Vendiamo ad un cliente (A) un motociclo per complessivi euro 13000.00 di cui 10000.00 rimessa diretta e per la differenza ci da uno scooter in permuta. In questa fase io rilascio regolare fattura per l'intero importo.
Successivamente ad un altro cliente (B) vendiamo lo scooter che era stato in precedenza lasciato in permuta da (A) per lo stesso importo. Il cliente (B) mi chiede il rilascio della fattura. Come mi devo comportare? E' necessario che al momento in cui mi era stato consegnato lo scooter in permuta io emettessi un autofattura per il valore attribuito?Noi siamo soggetti al regime del margine, ma oltre a ciò il nostro consulente non sa darmi ulteriori spiegazioni.Vi ringrazio anticipatamente per il Vostro aiuto.
 
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