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vendita auto uso promiscuo

R

ros

Ospite
dovendo fatturare un auto acquistata nel 2001
da un artigiano (iva detratta al 10%)al concessionario, come mi devo comportare ai fini iva?
 
Per la verita' e' anche applicabile il regime del margine, che permette di non pagare iva se il corrispettivo della vendita e' inferiore a quanto pagato all'acquisto all'artigiano. Va emessa fattura evidenziando il corrispettivo e basta - senza indicazione di iva - con indicazione che trattasi di operazione in regime speciale ai sensi art. 36 e segg. DL41/95 conv. con l 85/95. In tal modo con margine negativo dal corrispettivo non vi e' iva da riversare all'Erario
 
Marco non è così! Il margine è possibile solo sull'acquisto e la rivendita di beni usati, anche occasionale.
Esempio acquisto auto usata da un privato (o da un concessionario) e la rivendo ad un prezzo inferiore allora applico il regime del margine.
Se acquisto un'auto nuova devo fatturare la rivendita con iva sul 10% di imponibile e come art. 10 comma 27 quinquies sulla restante parte.
Saluti
Emilio
 
Prendo atto della precisazione di Emilio, tuttavia su quella specie di manuale delle giovani marmotte che e' il Frizzera, e che come noto non sbaglia mai, nel box espressamente dedicato ai veicoli usati viene detto che per effetto del co. 6 art. 30 L. 388/2000 comunque si applica il regime del margine alla cessione dei veicoli usati.
 
Per favore lascia stare il Frizzera. Testo sul quale, tra l'altro, si basano le verifiche della G. d. F.
Comunque cita i veicoli usati, cioè acquistati usati e poi rivenduti.
Saluti
Emilio
 
Ma scusa se la G.d.F basa le proprie verifiche sul Frizzera non e' meglio andargli dietro? Comunque sempre su questo testo 1-A 2004 imposte indirette e' detto a pag. 38 che il venditore di un'auto acquistata nuova con iva parzialmente detratta deve applicare il regime speciale del margine.
Un cordiale saluto ed auguri a tutti. marco
 
davvero?

Le condizioni normative, confermate nella recente C.M. n. 40/E/2003, la cui sussistenza implica l’applicabilità del regime del margine sono le seguenti:

Deve trattarsi di:
.. beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario
o previa riparazione (diversamente si tratterebbe di rottami);
.. oggetti d’arte;
.. oggetti d’antiquariato e da collezione.
.. acquisti da privati
• I beni di cui sopra devono essere acquistati presso soggetti privati,
intendendosi per tali:
.. consumatori finali senza partita IVA;
.. soggetti titolari di partita IVA che cedono un bene in relazione al quale non hanno potuto detrarre integralmente l’imposta (gli stessi cedono il bene in esenzione, ai sensi dell’art. 10, punto 27-
quinquies, oppure, anteriormente all’1.01.1998, fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. h) D.P.R. 633/1972);
.. soggetti passivi di imposta comunitari in regime di franchigia nel proprio Stato membro;
.. soggetti passivi di imposta che applicano, a loro volta, il regime del margine.
.. territorio
• L’acquisto può essere indifferentemente effettuato:
.. nel territorio italiano;
.. nel territorio di altro Stato membro, trattandosi di un regime comunitario.

detto questo, si può optare per il metodo normale di applicazione iva.

in questo caso cmq, la fattura è imponibile per il 10% del corrispettivo e il resto escluso ai sensi Operazione esclusa ai sensi dell'art. 13, c. 3 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni, nonché ai sensi dell’art. 30, c. 5 L. 388/2000

ciao
 
Davvero davvero c'e' scritto proprio cosi', con riferimento art. 30 co.6 l. 388/2000
Comunque complimenti per il tuo contributo, articolato e preciso.
Saluti Marco
 
Confermo quanto scritto da Alberto e puntualizzo un paio di punti, perchè son già stati fonti di discussione da noi in studio e ritengo utile sottolinearli.

Il comma 6, art. 30, L. 388/2000, non è in effetti scritto in modo chiarissimo:
in sostanza riguarda la SECONDA RIVENDITA (compro nuovo e rivendo con Iva solo sul 10%; poi chi ha comprato il bene usato con Iva applicata solo sul 10% dell'imponibile, rivende: quella e' la seconda rivendita, che riguarda un bene usato e lì applico il regime del margine);

Inoltre a molti sfugge (non ad Alberto noto....) che la cessione dell'auto con Iva detratta all'acquisto sul 10% dell'imponibile, alla rivendita ha come base imponibile sul quale applicare l'Iva il 10%, ma il restante 90% del'imponibile e' operazione escluso( e non esente art. 10 -27quinquies), che pertanto non comparirà in dich.annuale Iva.

Ciao a tutto e buon Natale
 
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