davvero?
Le condizioni normative, confermate nella recente C.M. n. 40/E/2003, la cui sussistenza implica l’applicabilità del regime del margine sono le seguenti:
Deve trattarsi di:
.. beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario
o previa riparazione (diversamente si tratterebbe di rottami);
.. oggetti d’arte;
.. oggetti d’antiquariato e da collezione.
.. acquisti da privati
• I beni di cui sopra devono essere acquistati presso soggetti privati,
intendendosi per tali:
.. consumatori finali senza partita IVA;
.. soggetti titolari di partita IVA che cedono un bene in relazione al quale non hanno potuto detrarre integralmente l’imposta (gli stessi cedono il bene in esenzione, ai sensi dell’art. 10, punto 27-
quinquies, oppure, anteriormente all’1.01.1998, fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. h) D.P.R. 633/1972);
.. soggetti passivi di imposta comunitari in regime di franchigia nel proprio Stato membro;
.. soggetti passivi di imposta che applicano, a loro volta, il regime del margine.
.. territorio
• L’acquisto può essere indifferentemente effettuato:
.. nel territorio italiano;
.. nel territorio di altro Stato membro, trattandosi di un regime comunitario.
detto questo, si può optare per il metodo normale di applicazione iva.
in questo caso cmq, la fattura è imponibile per il 10% del corrispettivo e il resto escluso ai sensi Operazione esclusa ai sensi dell'art. 13, c. 3 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni, nonché ai sensi dell’art. 30, c. 5 L. 388/2000
ciao