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URGENTE compensazione f24

Riferimento: URGENTE compensazione f24

Se il credito IVA è il credito annuale del 2006, oppure hai presentato la domanda per la compensazione del credito iva trimestrale (con i requisiti richiesti) allora SI'!
 
Riferimento: URGENTE compensazione f24

Si il credito iva è annuale.
Non sapevo che si potesse fare la domanda per la compensazione del credito iva trimestrale.
Come funziona.
la mia è un'iva mensile
 
Riferimento: URGENTE compensazione f24

PER LA RICHIESTA DI COMPENSAZIONE al credito iva trimestrale devi avere dei requisiti

ti porto l'esempio per il rimborso scaduto il 31.07.2007 , il prossimo si dovrà fare entro 31.10.2007


I.V.A. – RIMBORSI TRIMESTRALI: Nuovo ‘Modello IVA TR’
Termine per la presentazione della domanda di rimborso infrannuale IVA, relativamente al secondo trimestre 2007 (Aprile-Giugno 2007), nelle ipotesi normativamente previste:
a) operazioni soggette ad IVA con aliquota media inferiore a quella degli acquisti ed importazioni;
b) operazioni non imponibili per più del 25% del totale delle operazioni effettuate;
c) effettuazione di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili di importo superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’Iva.
Come già avvenuto nel primo trimestre 2007, l’istanza di rimborso prevista, va presentata con utilizzo del nuovo MODELLO IVA TR approvato con Provvedimento in data 15 marzo 2007: il nuovo Modello IVA TR è reso disponibile con accesso anche dal sito dello Studio: Studio Ripa e Commercialisti Associati.
Il Modello IVA TR può essere alternativamente presentato:
a) per via telematica, direttamente dal contribuente o valendosi di un intermediario abilitato (es. Studio Ripa);
b) direttamente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, che rilascia ricevuta;
c) a mezzo spedizione con lettera raccomandata all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Nel nuovo modello occorre obbligatoriamente indicare (se l’invio avviene telematicamente) il codice dell’ufficio territorialmente competente, reperibile al sito www.ageziaentrate.gov.it nel menù ‘Contatti’.
Possono essere chiesti a rimborso soltanto i crediti maturati nel corso del trimestre, di importo pari o superiore ad €. 2.582,28, con esclusione pertanto del riporto di crediti derivanti da precedenti liquidazioni.
In alternativa alla richiesta di rimborso, il credito IVA maturato nel periodo infrannuale, può essere utilizzato, in tutto od in parte, ai fini della compensazione sul Mod. F24, con altri tributi e contributi.
I rimborsi trimestrali sono richiesti direttamente agli uffici delle Entrate, che provvedono alla liquidazione (non si transita dal Concessionario della Riscossione).
Il codice da utilizzare sul Mod. F24 per l’eventuale utilizzo del credito IVA maturato nel primo trimestre è: 6037.
 
Riferimento: URGENTE compensazione f24

mi scuso con il copia-incolla
non volevo fare pubblicità a nessuno...

volevo solo indicare le modalità per il rimborso

quindi accettate la cosa così com'è...

saluti.

lella.
 
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