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Unico nei 90 giorni

Riferimento: Unico nei 90 giorni

Lo sappiamo che il ravvedimento relativo all'omesso o insufficiente versamento delle imposte va effettuato a prescindere dalla presentazione o meno della dichiarazione, ma questo che c'entra con il post di Mickey?
Io quello che ti chiedo è gli adempimenti descritti, secondo te, sono quelli giusti o c'è qualcos'altro da aggiungere, considerando che hai espresso delle perplessità in merito?
Se secondo te ci sono altri adempimenti da fare indicali.........così me li vado a studiare!
Ma va......va.......


Ed allora!
Ho chiesto lumi a qualcuno il quale mi ha detto di riferirti di stare calmo e che nel caso in cui tu volessi andare a studiare dovresti leggere l'art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997 che prevede la sanzione del 15% pari ad 1/8 del 120% della stesa imposta.
L'importo di € 32 è dovuto solo nel caso di omessa presentazione della dichiarazione in assenza di imposta dovuta.

Scusami se ti ho fatto attendere, ma credevo che qualche esperto di questo forum ti avrebbe risposto in vece mia.

Ora non mi resta che mandarti a... leggere!
Ti auguro una buona serata
 
Riferimento: Unico nei 90 giorni

Titolo del provvedimento:
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,
della legge 23 dicembre 1996, n.662.

art. 13


Titolo:
Ravvedimento.
(N.D.R.: 1) Vedi DM 31 marzo 2000, in GU 11 aprile 2000, recante
Estensione dell'applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed
approvazione del nuovo modello di pagamento per l'esecuzione di tali
versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma 2, lettera h-ter, e 24,
comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 2) Le
modifiche apportate dall' articolo 2 del DLG n.
99/2000 hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo
quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole
al contribuente).

Testo: in vigore dal 20/03/2001
modificato da: DLG del 26/01/2001 n. 32 art. 7
Note: Per effetti modificaz. a. 2 DLG 99/00 vedi a. 4 stesso DLG 99/00.

1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia'
constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un
acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della
sua commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o
dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della
presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista
per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia
di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a trenta giorni.

96 € per il ravvedimento della dichiarazione.
Poi ravvedimento dell'imposta non versata.

Saluti
Michele
 
Riferimento: Unico nei 90 giorni

96 € per il ravvedimento della dichiarazione.
Poi ravvedimento dell'imposta non versata.

Saluti
Michele


Scusami, secondo te deve versare, ma solo per fare due conticini:
1) 96 euro per l'omessa presentazione della dichiarazione la cui imposta dovuta era di 10.000 euro
2) 600 euro (6% per l'omesso versamento dell'imposta dovuta)
Così sanerebbe sia l'omessa presentazione della dichiarazione, sia gli omessi versamenti. E' questa la tua interpretazione?
Saluti
Stefano
 
Riferimento: Unico nei 90 giorni

Ed allora!
Ho chiesto lumi a qualcuno il quale mi ha detto di riferirti di stare calmo e che nel caso in cui tu volessi andare a studiare dovresti leggere l'art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997 che prevede la sanzione del 15% pari ad 1/8 del 120% della stesa imposta.
L'importo di € 32 è dovuto solo nel caso di omessa presentazione della dichiarazione in assenza di imposta dovuta.

Scusami se ti ho fatto attendere, ma credevo che qualche esperto di questo forum ti avrebbe risposto in vece mia.

Ora non mi resta che mandarti a... leggere!
Ti auguro una buona serata

Ti aggiorno sulla situazione, "Eroe indiano".
Istruzioni al modello UNICO PF 2008 pag. 98:
"2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione
può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine
il pagamento di una sanzione di euro 32, pari ad 1/8 di euro
258, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali
violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate
secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1."
E speriamo di chiuderla qui..........
Ti saluto.
 
Riferimento: Unico nei 90 giorni

Stefano, mi sembra che l'articolo 13 sia chiaro (leggi poi la risposta di Rocco che ha postato un attimo prima di me):
Omessa presentazione della dichiarazione che si sana entro novanta giorni dalla scadenza del termine.
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della
presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a novanta giorni
Quindi 258/8 = 32 € per ogni dichiarazione non presentata.

Ravvedimento imposte
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
Sanzione 3.75% entro trenta giorni e 6% oltre i trenta giorni più gli interessi legali calcolati per i giorni di ritardo.

Tutto questo a condizione che:
La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia'
constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza


Saluti
Michele
 
Ultima modifica:
Riferimento: Unico nei 90 giorni

Ti aggiorno sulla situazione, "Eroe indiano".
Istruzioni al modello UNICO PF 2008 pag. 98:
"2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione
può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine
il pagamento di una sanzione di euro 32, pari ad 1/8 di euro
258, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali
violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate
secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1."
E speriamo di chiuderla qui..........
Ti saluto.


Questo può solo significare che, in ogni caso, è dovuta la sanzione di € 32 per dichiarazione sul minimo previsto di 258 euro, non risultando abrogati né modificati sia l’art. 1 del d.lgs. n. 471/1997 sia l’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi si applica la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta ed il minimo di € 258 è applicabile nei casi in cui non sono dovute imposte.
Quindi, nel caso ipotizzato, per me non è assolutamente possibile sanare con 96 euro la tardiva presentazione della dichiarazione portante un debito d’imposta di 10 mila euro, la cui sanzione minima è di € 12000 e non di € 258.

Per me puoi anche chiuderla qui, nessuno ti obbliga a seguire le indicazioni
che emergono dal dato normativo.
Ti saluto
 
Riferimento: Unico nei 90 giorni

scusa cochise per me ti sbagli
i 92 euro pagati nei 90 giorni fanno ritornare in bonis la dichiarazione e difatti viene considerata regolarmente presentata, da qui poi parti e regolarizzi con sanzione 6 ed interessi il prima possibile, termine ultimo entro la presentazione dichiarazione successiva.
questo è quanto si legge ovunque

ciao
 
Riferimento: Unico nei 90 giorni

Questo può solo significare che, in ogni caso, è dovuta la sanzione di € 32 per dichiarazione sul minimo previsto di 258 euro, non risultando abrogati né modificati sia l’art. 1 del d.lgs. n. 471/1997 sia l’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi si applica la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta ed il minimo di € 258 è applicabile nei casi in cui non sono dovute imposte.
Quindi, nel caso ipotizzato, per me non è assolutamente possibile sanare con 96 euro la tardiva presentazione della dichiarazione portante un debito d’imposta di 10 mila euro, la cui sanzione minima è di € 12000 e non di € 258.

Per me puoi anche chiuderla qui, nessuno ti obbliga a seguire le indicazioni
che emergono dal dato normativo.
Ti saluto


Credo che ti confondi. La sanzione di cui tu (s)parli riguarda la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. Ma la dichiarazione dei redditi si intende regolarmente presentata anche se inviata entro novanta giorni dalla scadenza originaria. Quindi, la sanzione ravvedibile, è quella per la tardiva presentazione (32€) e non per l'omessa.
Saluti
 
Riferimento: Unico nei 90 giorni

scusa cochise per me ti sbagli
i 92 euro pagati nei 90 giorni fanno ritornare in bonis la dichiarazione e difatti viene considerata regolarmente presentata, da qui poi parti e regolarizzi con sanzione 6 ed interessi il prima possibile, termine ultimo entro la presentazione dichiarazione successiva.
questo è quanto si legge ovunque

ciao


Ciao Jo - Vinco (ma quando mai!)
E’, infatti il versamento delle imposte nei termini che rende applicabile la sanzione di € 32. Quindi: versamento nei termini, tardiva presentazione, sanzione applicabile € 32 non essendo dovute imposte.
 
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