Titolo del provvedimento:
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133,
della legge 23 dicembre 1996, n.662.
art. 13
Titolo:
Ravvedimento.
(N.D.R.: 1) Vedi DM 31 marzo 2000, in GU 11 aprile 2000, recante
Estensione dell'applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed
approvazione del nuovo modello di pagamento per l'esecuzione di tali
versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma 2, lettera h-ter, e 24,
comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 2) Le
modifiche apportate dall' articolo 2 del DLG n.
99/2000 hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo
quelle che modificano il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole
al contribuente).
Testo: in vigore dal 20/03/2001
modificato da: DLG del 26/01/2001 n. 32 art. 7
Note: Per effetti modificaz. a. 2 DLG 99/00 vedi a. 4 stesso DLG 99/00.
1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia'
constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un
acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della
sua commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o
dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della
presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista
per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia
di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non
superiore a trenta giorni.