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Unico integrativo

Nel predisporre unico 2011 per la mia colf mi sono reso conto che in quello dell' anno scorso ( Unico 2010) c' è un grave errore. Sono state inserite delle ritenute Irper che non esistono proprio perche le colf non hanno sostituto d' imposta, di consequenza chiudeva a credito Irpef di 140 € di cui 135 sono state utilizzate in compensazione dell' addizionale regionale che invece andava versata.
Ora facendo un Unico integrativo da ravvedimento vorrei sanarle la situazione.
Ho interpellato anche il call center dell' AdE per avere un aiuto e loro mi hanno risposto che basta versare il credito indebitamente utilizzato e il saldo Irpef che a questo punto emerge dall' integrativa (il tutto ovviamente con relative sanzioni e interessi) in questo modo l' addizionale vale come regolarmente pagata e la situazione si sanerebbe.
Uso il condizionale perchè in un' altra telefonata al call center mi è stato detto invece una cosa ben diversa e cioè che l' utilizzo di un credito indebito, scaturente cioè da una dichiarazione in pratica "infedele" non è sanabile con ravvedimenmto operoso.
Quindi tutta la procedura sopra descritta uno la può anche mettere in opera ma si vedrà comunque arrivare a casa la comunicazione con una sanzione calcolata dall 'AdE proprio perchè la situazione non è ravvedibile.
L' alternativa datami nella seconda telefonata è quella di recarmi presso l' AdE, fare annullare F24 a zero (quello con cui si compensava il dedbito di addizionale con il credito indebito) e ripartire tutto da capo come se non fosse mai stato pagato nulla. A questo punto sì che si puo ravvedere la cosa in modo formalmente corretto.

Chi ha ragione, che cosa devo fare?

Grazie

A.Q.
 
Ti consiglio vivamente di far annullare la delega a zero e presentare la dichiarazione integrativa.

Ciò posto, faccio una precisazione su casi consimili relativamente all'anno in questione.

COMPENSAZIONE di CREDITI INESISTENTI: nel caso in cui un contribuente abbia utilizzato un credito d'imposta (o di un contributo) in misura superiore a quella spettante utilizzandolo in compensazione di un altro tributo o di un contributo previdenziale (a debito), è necessario che questi versi (R.M. 13/07/1998 n. 70E, CC.MM. 17/05/2000 n. 98/E, p.to 9.1.6, 19/05/2011 n. 101/E, risposta 11.1):

  1. le somme a debito, corrispondenti al credito erroneamente utilizzato in compensazione, maggiorate degli interessi;
  2. la sanzione ridotta (ad 1/12 od 1/10) prevista per l'omesso versamento.
N.B.: dal 29/11/2008 l'utilizzo di crediti inesistenti è sanzionato dal 100% al 200% del credito inesistente (art. 27, co. 18, D.L. 185/2008 conv. con L. 2/2009); l'indebita compensazione di crediti esistenti è punita con una sanzione pari al 30%.

COMPENSAZIONE di CREDITI NON SPETTANTI: il contribuente che ha utilizzato in compensazione con il modello F24 crediti d'imposta in misura superiore a quanto effettivamente spettante può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso versando:

  1. il credito d'imposta non spettante nella misura utilizzata, maggiorato degli interessi, con il modello F24, indicando nella colonna «codice tributo» il codice relativo al credito d'imposta utilizzato in eccesso, nella colonna «importi a debito versati» l'importo del credito da restituire e nella colonna «anno di riferimento» l'anno d'imposta a cui si riferisce il versamento;
  2. la sanzione dovuta per il ravvedimento (100%; fino al 28/11/2008: 30%; ridotto ad 1/12 o 1/10) con il codice tributo 8911 «Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all'Irap e all'Iva (R.M. 04/06/2002 n. 166/E).

Nel caso in cui, invece, il credito d'imposta non fosse spettante, il contribuente per avvalersi del ravvedimento operoso dovrà versare (C.M. 08/07/2003 n. 35/E):

  1. il credito d'imposta non spettante, maggiorato degli interessi, con il modello F24, indicando nella colonna «codice tributo» il codice relativo al credito d'imposta utilizzato (ma non spettante), nella colonna «importi a debito versati» l'importo del credito da restituire e nella colonna «anno di riferimento» l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento;
  2. la sanzione ridotta per il ravvedimento (100%; fino al 28/11/2008: 30%; ridotto ad 1/12 o 1/10) con il codice tributo relativo all'imposta a debito indebitamente compensata (imposte dirette, Iva, Irap, ecc.), in quanto non versata alla relativa scadenza a causa dell'illegittima compensazione.
 
Ti ringrazio moltissimo, le tue precisazioni sono di una chiarezza e completezza quasi disarmanti.
Solo una cosa: dopo aver inserito il post sono andato un po' in giro per il sito dell' AdE e anche li si dice della possibilità di ravvedere un credito NON spettante indebitamente utilizzato tramite ravvedimento operoso. Pero' non si fa alcuna distinzione tra prima e dopo il 2008 nel senso che trattandosi di sanare una situazione che emerge da una dichiarazione infedele la sanzione è sempre del 100% (12.50 o 10% in misura ridotta se prima o dopo il 1 febbraio 2011).
Capisco male qualcosa?

Comunque grazie infinite

A.Q.
 
Ti ringrazio moltissimo, le tue precisazioni sono di una chiarezza e completezza quasi disarmanti.
Solo una cosa: dopo aver inserito il post sono andato un po' in giro per il sito dell' AdE e anche li si dice della possibilità di ravvedere un credito NON spettante indebitamente utilizzato tramite ravvedimento operoso. Pero' non si fa alcuna distinzione tra prima e dopo il 2008 nel senso che trattandosi di sanare una situazione che emerge da una dichiarazione infedele la sanzione è sempre del 100% (12.50 o 10% in misura ridotta se prima o dopo il 1 febbraio 2011).
Capisco male qualcosa?

Comunque grazie infinite

A.Q.

Nel 2008 ci fu il Decreto anti-crisi e le sanzioni furono diminuite. Da 1° Febbraio 2011 sono di nuovo leggermente aumentate. Il tuo caso si colloca a cavallo tra questo periodo, essendo l'errore stato commesso nel 2010. ;)
 
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