Gio.
Utente
A seguito dell'approvazione della legge di conversione del DL 185/2008, è stata eliminata sia la procedura di accesso alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (consistente nell'invio all'Agenzia delle Entrate di un'apposita istanza d'ammissione al beneficio fiscale, che si intende negata in caso di mancata approvazione, nei 30 giorni successivi, da parte della medesima Agenzia delle Entrate), sia il principio del monitoraggio dei crediti d'imposta per il riconoscimento di tale agevolazione.
In particolare con la riscrittura dell'art. 29 del D.L. 185/2008, viene attualmente previsto:
per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2008: il ripristino delle modalità applicative precedenti (detrazione del 55% automatica, senza limiti di stanziamento);
per le spese sostenute nei periodi d'imposta 2009 e 2010:
1. l'invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini da definirsi con Decreto che verrà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 2/2009;
2. a ripartizione della detrazione obbligatoriamente in 5 anni (invece che in un numero di rate compreso tra 3 e 10, a scelta
del contribuente).
Infine, viene stabilito che, con successivo decreto, verranno apportate modifiche al D.M. 19 febbraio 2007, al fine di semplificare
gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti.
In particolare con la riscrittura dell'art. 29 del D.L. 185/2008, viene attualmente previsto:
per le spese sostenute nel periodo d'imposta 2008: il ripristino delle modalità applicative precedenti (detrazione del 55% automatica, senza limiti di stanziamento);
per le spese sostenute nei periodi d'imposta 2009 e 2010:
1. l'invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini da definirsi con Decreto che verrà emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 2/2009;
2. a ripartizione della detrazione obbligatoriamente in 5 anni (invece che in un numero di rate compreso tra 3 e 10, a scelta
del contribuente).
Infine, viene stabilito che, con successivo decreto, verranno apportate modifiche al D.M. 19 febbraio 2007, al fine di semplificare
gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti.