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UDIENZA di trattazione IN appello

tradotto devo chiamare l'avv. dell'Equitalia e chiedere se sia disposto a rinunciare in cambio delle spese giusto?

Devi presentare apposito atto di rinuncia alla segreteria della CTR nel quale, tra l'altro, indicherai l'intenzione di rimborsare le spese a Equitalia.
Parte della dottrina ritiene però che, oltreché in forma scritta, la rinuncia possa essere effettuata anche nella forma di dichiarazione a verbale nel corso dell'udienza pubblica. In tal senso si è espressa anche la Cassazione (Sent. n. 10215/2003 e n. 5270/2004).
Comunque fai una chiamata all'Avv. di controparte, informandolo della volontà di rinunciare all'appello.
Ciao.
 
Devi presentare apposito atto di rinuncia alla segreteria della CTR nel quale, tra l'altro, indicherai l'intenzione di rimborsare le spese a Equitalia.
Parte della dottrina ritiene però che, oltreché in forma scritta, la rinuncia possa essere effettuata anche nella forma di dichiarazione a verbale nel corso dell'udienza pubblica. In tal senso si è espressa anche la Cassazione (Sent. n. 10215/2003 e n. 5270/2004).
Comunque fai una chiamata all'Avv. di controparte, informandolo della volontà di rinunciare all'appello.
Ciao.

Gentilissimo Rocco,
la cosa dovrebbe andare in questo modo:
1) chiamo l'Avv. della controparte informandolo della mia volontà di rinunciare;
2) predispongo l'eventuale atto transattivo;
3) lo faccio firmare dall'Avv. della controparte;
4) presento apposito atto di rinuncia ai sensi dell'art.46 d.lgs 546/1992.

Ciao.
 
Non puoi rinunciare ad un ricorso vinto con condanna alle spese, semmai è Equitalia che deve rinunciare all'appello.

Del resto, avendo tu interesse non alla riforma, ma alla conferma della sentenza impugnata, non puoi proporre appello incidentale (Cass., sent. del 27/10/2000 n. 14196), tuttavia, se intendi svolgere una parte attiva nel processo, devi costituirti nei modi e nei termini di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 546/1992, depositando apposito atto di controdeduzioni.
La rinuncia agli atti compiuta nel giudizio di appello (promosso avverso una sentenza che si era pronunciata nel merito) investe solo gli atti del procedimento di gravame (in primo luogo, l'appello), comportando il passaggio in giudicato della decisione di prime cure «perchè, asi sensi dell'art. 310 c.p.c., l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, e qualora, quindi, il giudizio sia stato definito in primo grado con una decisione sulla fondatezza dell'azione, la rinuncia agli atti del giudizio compiuta in sede di appello, non potendo che investire soltanto gli atti del giudizio di gravame, comporta il passaggio in giudicato della decisione stessa in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione» (Cass., sent. del 16/10/2002 n. 5026).

p.s.: l'appello incidentale può essere proposto soltanto da chi vi abbia interesse, che potrà sussistere solo se e nei limiti in cui la parte sia rimasta soccombente (anche se limitatamente a questioni pregiudiziali o preliminari rispetto ad una decisione favorevole nel merito; Cass., sent. del 07/06/2011 n. 12346).
 
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