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trasformazione da snc ad srl

Riferimento: trasformazione da snc ad srl

concordo con te, infatti nella perizia, anche in funzione del metodo adottato, occorre calcolare e indicare il valore dell'avviamento e questo valore potrebbe annullare completamente la differenza negativa che avresti con la perdita
ciao

Io in 7 giorni, più che trasformare una snc in srl, trovo più verosimile cambiarsi d'abito e magari trasferirsi dall'area del Nord, Nord-Est a Messina...

In ogni modo, preliminarmente fatto osservare che per il consulente della società è incompatibile l'incarico di perito estimatore del patrimonio sociale, io non trovo come si possa suggerire di calcolare ed indicare in perizia il valore dell'avviamento... L'art. 2500-ter del codice civile fa espresso riferimento agli “ELEMENTI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO” e quindi la valutazione non può tenere conto dell'avviamento ove non acquisito onerosamente da economie esterne prima della trasformazione... inoltre, l'art. 2426, punto 6) del codice civile vieta alla trasformata società di iscrivere in bilancio l'avviamento autogenerato il cui acquisto non è documentato da transazioni con terze economie...

Scusami, anche in funzione del metodo adottato, che dovrebbe essere quello patrimoniale semplice, ove ti sembrasse "logico che non sia consentito iscrivere in bilancio una voce di avviamento che non si baserebbe su alcun titolo", sarebbe possibile dare quelle indicazioni? ;-)

Una buona giornata
T.
 
Riferimento: trasformazione da snc ad srl

Nei casi in cui una società modifichi la propria veste giuridica passando da un tipo societario ad un altro – come nel caso in esame da s.n.c. a s.r.l., dovrà essere redatta la perizia di stima prevista dal 2343 del c.c..
La stima ha due finalità:
-La verifica dei valori storici contabili al fine di garantire che nel patrimonio della trasformata non risultino “annacquamenti”;
-La determinazione anche di un valore di capitale economico della società di persone, al fine di accertare la capienza del patrimonio netto della società trasformata, espresso a valori di funzionamento.
Pertanto la perizia deve analiticamente individuare, descrivere e valutare a valori correnti tutte le attività sociali riferite alla trasformanda s.n.c., nonchè rettificare, se del caso, le poste passive.
Per i beni immateriali “avviamento” non vi è dubbio che gli stessi possano essere oggetto di stima in sede di verifica del valore attribuibile al capitale economico della società trasformata, pure – ed è chiaro – non risultando iscrivibili né nella s.n.c. in trasformazione né nella s.r.l. risultante.
Il valore peritato per l’avviamento, avrà quindi unico scopo della verifica di congruità rispetto ai valori contabili di funzionamento.
E ciò per garanzia dei terzi.
Buon pomeriggio
censore
 
Riferimento: trasformazione da snc ad srl

Nei casi in cui una società modifichi la propria veste giuridica passando da un tipo societario ad un altro – come nel caso in esame da s.n.c. a s.r.l., dovrà essere redatta la perizia di stima prevista dal 2343 del c.c..
La stima ha due finalità:
-La verifica dei valori storici contabili al fine di garantire che nel patrimonio della trasformata non risultino “annacquamenti”;
vero
-La determinazione anche di un valore di capitale economico della società di persone, al fine di accertare la capienza del patrimonio netto della società trasformata, espresso a valori di funzionamento.
Pertanto la perizia deve analiticamente individuare, descrivere e valutare a valori correnti tutte le attività sociali riferite alla trasformanda s.n.c., nonchè rettificare, se del caso, le poste passive.
cosa intendi per valori correnti?
Per i beni immateriali “avviamento” non vi è dubbio che gli stessi possano essere oggetto di stima in sede di verifica del valore attribuibile al capitale economico della società trasformata,....
soltanto se è stato oggetto di precedenti acquisizioni onerose (es, in caso di precedenti acquisizioni di aziende di terzi.
La perizia di stima che si andrà a predisporre è un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 2423 e segg. del c.c. (ovviamente solo lo stato patrimoniale) Vengono analizzate e valutate secondo i principi contabili le poste dell'attivo e del passivo della trasformanda società. I criteri di valutazione sono quelli previsti dal codice civile per la redazione del bilancio di esercizio.Punto. :yes2:
Ciao, Marica
 
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