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Trasformazione da snc a srl

ELIIII

Utente
Buongiorno,
avrei un quesito da sottoporre alla Vostra attenzione:
- una società si è trasformata da snc a srl alla fine del mese di dicembre.
la trasformazione è stat iscritta nel registro imprese il giorno 2 gennaio 2008 (in quanto il giorno 1 è festivo).
In atto è stato indicato con effetto dal 1/1.
Sapete se ai fini fiscali (avendo effetto la data di iscrizione RI) deve essere fatta la dichiarazione per il giorno 01/01/08 o cos'altro?
C'è qualche risoluzione in merito?

Grazie
 
Riferimento: Trasformazione da snc a srl

Risoluzione Agenzia Ent. Dir. Centr. Normativa e contenzioso 20-06-2002, n. 203/E
se mi lasci un recapito di posta elettronica ti invio la risoluzione se non riesci a trovarla.
ciao
Stefano
 
Riferimento: Trasformazione da snc a srl

Risoluzione Agenzia Ent. Dir. Centr. Normativa e contenzioso 20-06-2002, n. 203/E
OGGETTO: Interpello– art. 11, legge 27/07/2000, n. 212. WY S.a.S. Istanza
Con istanza presentata alla competente Direzione Regionale delle Entrate
in data 21/02/2002 e successivamente trasmessa alla scrivente, la società in
oggetto indicata ha chiesto chiarimenti in ordine alla problematica di seguito
rappresentata relativa ad un’operazione di trasformazione societaria.
Descrizione della fattispecie
L’istante società in accomandita semplice, in prossimità del 31 dicembre
2002, intende porre in essere una trasformazione in società a responsabilità
limitata indicando nel verbale d’assemblea, quale decorrenza degli effetti
dell’operazione, la data del 1° gennaio 2003.
Ciò in virtù sia della mancata previsione - nell’ambito dell’articolo 122
del TUIR – di qualunque indicazione in merito all’individuazione di una data
certa degli effetti dell’operazione, sia della necessità di non interrompere il
periodo annuale d’imposta.
L’atto di trasformazione verrà depositato in data 2 gennaio 2003 attesa
l’impossibilità di farlo in data 1° gennaio 2003 essendo quest’ultimo giorno
festivo.
Soluzione interpretativa prospettata
A parere della società istante, qualora ai fini tributari gli effetti della
trasformazione dovessero decorrere secondo quanto previsto dalla disciplina
civilistica, la conseguenza sarebbe quella di dover redigere apposito bilancio
nonché quella di presentare apposita dichiarazione riferita al solo giorno 1°
gennaio 2003.
Pertanto, sempre a giudizio della medesima società, sarebbe legittima ai
fini fiscali una retrodatazione degli effetti dell’operazione di trasformazione in
coincidenza con la data del 1° gennaio 2003 anche in considerazione
dell’impossibilità di procedere al materiale deposito dell’atto per effetto della
chiusura degli uffici competenti alla ricezione dello stesso.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’interpello disciplinato dall’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.
212, costituisce lo strumento principale attraverso il quale si esplica, nei
confronti della generalità dei contribuenti, l’attività interpretativa o di consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate, volta ad individuare il corretto trattamento tributario delle fattispecie di volta in volta prospettate.
Tra i presupposti fondamentali dell’interpello, la circolare dell’Agenzia
delle Entrate n. 50/E del 31 maggio 2001 individua, tra gli altri, l’esistenza di
“obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione della norma indicata”.
Nel caso de quo, non sembrano sussistere condizioni di obiettiva
incertezza nell’applicazione della norma di cui all’articolo 122 del TUIR, dal
momento che l’Amministrazione Finanziaria in due recenti circolari (n.6 del
25/01/02 e n. 9 del 30/01/02) - riprendendo un orientamento già consolidato -ha chiarito che ai fini fiscali la data in cui ha effetto la trasformazione deve
necessariamente coordinarsi con il disposto di cui all’articolo 2498, terzo
comma, del codice civile, in base al quale la società trasformata acquista la
personalità giuridica con l’iscrizione della deliberazione nel registro delle
imprese.
Le perplessità rappresentate dalla società nell’istanza di interpello si
collegano, pertanto, non a dubbi interpretativi circa la corretta applicazione di
una norma tributaria ma derivano da difficoltà operative legate all’applicazione
“in concreto” della norma stessa, attesa la peculiarità della fattispecie.
Tali difficoltà, tra l’altro non superabili in via interpretativa, attengono a
profili che esulano comunque dall’ambito di applicazione del diritto di interpello
di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e quindi, sotto il profilo
strettamente procedurale, l’istanza è da ritenersi inammissibile.
Tanto premesso, in relazione alla fattispecie rappresentata, la scrivente ritiene di dover svolgere nel merito le seguenti, ulteriori considerazioni.
L’articolo 122, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi
stabilisce che: “in caso di trasformazione di una società soggetta all’imposta sul reddito delle persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta, o
viceversa, il reddito del periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la
data in cui ha effetto la trasformazione è determinato secondo le disposizioni
applicabili prima della trasformazione in base alle risultanze di apposito conto
dei profitti e delle perdite”.
In altre parole, il lasso di tempo che intercorre tra l’inizio del periodo
d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è considerato un autonomo periodo il cui reddito deve essere determinato e tassato secondo la normativa rilevante prima della trasformazione.
L’esigenza di frazionare il periodo d’imposta nel corso del quale si attua
l’operazione di cui è questione, trova la sua “ratio” nel voler il legislatore
impedire che la trasformazione possa consentire alla società di scegliere, in un
momento successivo alla produzione del reddito, la forma di tassazione in
concreto più conveniente.
Anche sotto il profilo sistematico, poiché l’articolo 122 non contiene un
enunciato corrispondente a quello dell’articolo 123, comma 7, del TUIR - che
disciplina espressamente la retrodatazione ai fini fiscali della fusione - la delibera di trasformazione non può prevedere una decorrenza ”fiscale” degli effetti della trasformazione stessa da una data diversa da quella di iscrizione della delibera stessa nel registro delle imprese.
In conclusione nel caso de quo, in base alle considerazioni sin qui svolte,
la data di efficacia della delibera di trasformazione e conseguentemente
dell’intera operazione non può che essere quella del 02/01/2003 comportando
inevitabilmente la formazione di un periodo d’imposta infrannuale - coincidente
con un solo giorno ancorché festivo - e l’assolvimento dei relativi obblighi ed
adempimenti tributari.
 
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