L'eredità della moglie, che comprende anche la quota di legittima conseguente alla morte del marito va ai discendenti legittimi (figli o fratelli del marito e, in cascata i nipoti, ecc.), appunto, per rappresentazione. Se mancano i figli e fratelli e relativi nipoti, ai parenti entro il 6° grado. La rappresentazione opera in tutti i casi in cui il chiamato a succedere non voglia (rinuncia all'eredità) o non possa (perché premorto come nel caso, per indegnità, decorrenza di termini fissati per l'accettazione) accettare l'eredità.
Questo sempre che la moglie-testatrice non abbia previsto nel testamento la sostituzione per la eventuale (ma avveratasi) premorienza del marito.
Infine, di norma in questi casi, il marito nel suo testamento nomina come erede la moglie e viceversa e se avessero voluto lasciare i beni alla "terza persona", avrebbero dovuto nominarla in entrambi i testamenti come sostituto dei chiamati nel caso questi non potessero o volessero accettare.