F
fabiano corna
Ospite
RE: ternini di conservazione della documentazione fiscale.Attendo risposte perchè la questione è molto rilevante.
<HTML>Io ai miei clienti consiglio 14 anni.
comunque:
i piccoli imprenditori (art 2083 del c.c.) ed i liberi professionisti sono di fatto tenuti agli obblighi sanciti dalla normativa fiscale (entro i termini previsti per l'esercizio dell'accertamento e sua definizione) che di norma (salvo proroghe o avvenuti accertamenti) è quinquennale;
gli imprenditori (art 2082 del c.c. e 2195 del c.c.), ai sensi dell'art 2120 sono tenuti alla conservazione decennale delle scritture contabili, delle fatture, lettere e telegrammi spediti.
Il periodo ultraquinquennale di norma ha inerenza puramente civilistica e penale (es. azioni fallimentari, bancarotta fraudolenta, indebiti oggettivi, recupero crediti ecc.)
Perché quattordici anni allora?
Pur non sussistendo l'obbligo, poiché le liquidazioni d'imposta tributarie possono essere esercitate nei quattro anni successivi e, dopo l'iscrizione a ruolo, al di la di termini puramente ordinatori, l'esattore ha altri dieci anni per agire, in casi estremi, più volte già successi, il contribuente potrebbe trovarsi nella condizione di non potersi difendere con l'opportuna documentazione di fronte ad una notificazione così risalente nel tempo.
A proposito di azione penale: leggevo in questi giorni che nei casi di bancarotta fraudolenta, per come è oggi configurata la legge, i termini di prescrizione possono addirittura superare i vent'anni.
Pertanto riassumendo, è opportuno consigliare i clienti di conservare (se non sono di troppo ingombro), per ragioni di opportunità difensiva, le scritture ed i documenti oltre i termini d'obbligo stabiliti dalla legge.
ciao a tutti
P.S. per Robero Cattivelli:
Ci sarai alla cena di giovedì?
ciao</HTML>
<HTML>Io ai miei clienti consiglio 14 anni.
comunque:
i piccoli imprenditori (art 2083 del c.c.) ed i liberi professionisti sono di fatto tenuti agli obblighi sanciti dalla normativa fiscale (entro i termini previsti per l'esercizio dell'accertamento e sua definizione) che di norma (salvo proroghe o avvenuti accertamenti) è quinquennale;
gli imprenditori (art 2082 del c.c. e 2195 del c.c.), ai sensi dell'art 2120 sono tenuti alla conservazione decennale delle scritture contabili, delle fatture, lettere e telegrammi spediti.
Il periodo ultraquinquennale di norma ha inerenza puramente civilistica e penale (es. azioni fallimentari, bancarotta fraudolenta, indebiti oggettivi, recupero crediti ecc.)
Perché quattordici anni allora?
Pur non sussistendo l'obbligo, poiché le liquidazioni d'imposta tributarie possono essere esercitate nei quattro anni successivi e, dopo l'iscrizione a ruolo, al di la di termini puramente ordinatori, l'esattore ha altri dieci anni per agire, in casi estremi, più volte già successi, il contribuente potrebbe trovarsi nella condizione di non potersi difendere con l'opportuna documentazione di fronte ad una notificazione così risalente nel tempo.
A proposito di azione penale: leggevo in questi giorni che nei casi di bancarotta fraudolenta, per come è oggi configurata la legge, i termini di prescrizione possono addirittura superare i vent'anni.
Pertanto riassumendo, è opportuno consigliare i clienti di conservare (se non sono di troppo ingombro), per ragioni di opportunità difensiva, le scritture ed i documenti oltre i termini d'obbligo stabiliti dalla legge.
ciao a tutti
P.S. per Robero Cattivelli:
Ci sarai alla cena di giovedì?
ciao</HTML>