Salve chestress, si è corretto.
Nella fattispecie (fatta eccezione in casi particolari), l'importo della indennità sostitutiva del preavviso è assoggettata a regolare contribuzione previdenziale, come se per il periodo si è prestata normale attività lavorativa;
ai fini dell'accredito contributivo va a coprire il periodo temporale a cui l'indennità è riferita ( questo è il motivo per cui l'inps riconosce la decorrenza della indennità dal termine del preavviso);
ai fini fiscali, l'indennità è invece sottoposta a tassazione separata.
Saluti domenico
per quanto di interesse:
INPS - MESSAGGIO 23 NOVEMBRE 2012, N. 19273
Oggetto: Indennità di mancato preavviso. Rinuncia. Decorrenza delle indennità
di disoccupazione e di mobilità.
Premessa - A seguito di segnalazioni pervenute dalle strutture territoriali
relative a incertezze operative riguardanti le tematiche indicate in oggetto, si
richiamano i seguenti riferimenti e si forniscono gli opportuni chiarimenti.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali - L’art. 73, Rdl 4.10.1935, n.
1827, convertito nella legge 6.4.1936, n. 1155, prevede che «Qualora
all’assicurato sia pagata un’indennità per mancato preavviso, l’indennità per
disoccupazione è corrisposta dall’ottavo giorno successivo a quello della
scadenza del periodo corrispondente all’indennità per mancato preavviso ...».
La sentenza della Cassazione 29237/2011 ha affermato che detta disposizione legislativa fissa la decorrenza dell’indennità di disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata effettivamente corrisposta dal datore, mentre in caso di mancata erogazione di tale indennità, e a prescindere dal fatto che il lavoratore ne avesse diritto o meno nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato. (Identico orientamento è stato adottato per l’indennità di mobilità, v. sent. Cass. 3836/12). La stessa Corte ha inoltre configurato come rinunciabile l’indennità di mancato preavviso, purché risultante da atti formali espliciti (es. atto scritto di rinuncia del lavoratore, verbale di conciliazione, accordo tra le parti), considerandola rientrante fra i cosiddetti diritti disponibili. Indicazioni operative - Alla luce dei riferimenti che precedono, la decorrenza, tanto dell’indennità di disoccupazione che dell’indennità di mobilità, subirà il differimento, ex art. 73, Rdl 4.10.1935, n. 1827, all’ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliata a giornate solo nei casi in cui detta indennità sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro (Cass. 29237/2011 e Cass. 3836/2012). Nei casi, invece, in cui essa non sia stata corrisposta anche a seguito di rinuncia, la decorrenza delle predette indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto e di presentazione della domanda di prestazione