Riferimento: tasse su vendita nuova costruzione
Le riporto, qui i seguito, la parte che interessa dell'art.1 Tariffa allegata alle legge di Regisztro(DPR 131/1986), nel quale sono indicate le sanzioni di legge:
"" 4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo
oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al
presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data
del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e
catastale nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per
cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta
sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono
stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli
acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota
applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione
dell'aliquota agevolata, nonche' irrogare la sanzione amministrativa, pari
al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora
di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette
disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno
dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente
articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria
abitazione principale."
Come vede, se non reinveste la somma ricavata dalla vendita in altra abitazione con i benefici fiscali, dovrà versare la differenza delle imposte con le relative sanzioni.