Riferimento: Tassazione residenti all'estero non inscritti all'AIRE
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
Articolo 15 - Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 della presente Convenzione, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso di un qualsiasi anno fiscale;
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
p.s.: ai sensi della normativa italiana i redditi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio italiano sono imponibili in Italia anche nel caso in cui gli stessi siano posseduti da soggetti non residenti*.
Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all’Italia da una convenzione per evitare le doppie imposizioni, nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.
*quindi a maggior ragione, visto che sei residente. Tuttavia, se per tua madre sussiste il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. su tale immobile, non devi pagare nulla.