Se l’alloggio locato non è adibito ad abitazione principale non di lusso, entrambi i coniugi (non sono comproprietari, ma semplici detentori di un immobile in base ad un contratto di locazione), che risiedono anagraficamente in un altro immobile, sono soggetti passivi TASI coobbligati solidalmente al versamento dell’imposta nella misura stabilità dal Comune nel Regolamento, ma l’obbligazione tributaria rimane una sola (legge 147/2013, art.1, co.671).
Qualora la TASI complessiva risultante dal calcolo determini una TASI dovuta dagli occupanti pari a 16 euro, l’imposta è dovuta in quanto superiore all’importo minimo di versamento. Questa soglia va considerata sull’importo complessivo del tributo: la circolare 3/DF/2012 ha infatti precisato che “Tale importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta”.
Non vi sono disposizioni particolari riguardo la divisione del carico tributario in caso di pluralità di detentori della cosa locata: in genere si ripartisce il pagamento in ragione delle quote di detenzione in forza del rispettivi diritti personali di godimento (nel caso di specie marito = 50%; moglie = 50%), tuttavia, trattandosi appunto di una coobligazione solidale, alcuni Comuni consentono che un coobbligato paghi per tutti i soggetti passivi, indicando nel modello di pagamento F24 nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede ecc.” il codice fiscale appunto del coobligato (se chi effettua il versamento è l’OP, il coobbligato è la moglie).