MrDike
Utente
Nella sentenza n. 16515 del 14 luglio 2010 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993, in tema di TARSU, consente ai Comuni di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell'anno precedente, cioè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, in forza, pertanto, di una operazione puramente automatica; dall'esame di tale disposizione emerge chiaramente che il presupposto della sua applicazione e, quindi, del riconoscimento ai Comuni di tale facoltà risiede nel fatto che i dati, relativi all'iscrizione a ruolo dell'anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possano considerarsi acquisiti, cioè definitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione del contribuente o da un accertamento dell'Ufficio divenuto inoppugnabile.
IL CASO - TARSU ANNO 2006
1) Il Comune invia avvisa bonario per posta prioritaria (non ricevuto dal contribuente).
2) Il Concessionario della Riscossione inoltra al contribuente - tramite raccomandata A/R - una lettera avente ad oggetto: "CARTELLA DI PAGAMENTO N. XXXX, ruolo n. XXX", avvisandolo che in caso di mancato pagamento procederà alla riscossione coattiva del tributo e fornendo le indicazioni necessarie per il ricorso in CTP avverso il ruolo e/o la cartella di pagamento. Tale atto amministrativo (forse era un sollecito di pagamento?) - mai impugnato - sarebbe stato "notificato" al contribuente, ovvero pervenuto, nel mese di Agosto 2008.
Il contribuente, tra l'altro, asserisce di non averlo ricevuto.
3) Il Comune iscrive a ruolo il tributo, reso esecutivo nel Febbraio 2011 e lo "veicola" al contribuente, ovvero lo notifica, tramite cartella di pagamento di Equitalia nel mese di Aprile 2011.
Ora, tralasciando per un attimo le norme di cui all'art. 1, commi 161 e 163 della Finanziaria 2007, le altre questioni relative a questa "anomala" tassa, nonchè l'effettiva conoscenza del contribuente dell'atto di cui al punto 2, la domanda è la seguente:
Considerato che l'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993 prevede che "L'importo del tributo ... liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente ... è iscritto a cura del funzionario responsabile ... in ruoli principali ... da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo... [Omissis...]", può invocarsi la decadenza dell'Ente impositore per tardiva iscrizione a ruolo del tributo, anche nel caso in cui l'atto di cui al punto 2 sia divenuto definitivo perchè non impugnato?
La norma, nonchè la citata sentenza, parrebbero favorire in tal caso il contribuente.
IL CASO - TARSU ANNO 2006
1) Il Comune invia avvisa bonario per posta prioritaria (non ricevuto dal contribuente).
2) Il Concessionario della Riscossione inoltra al contribuente - tramite raccomandata A/R - una lettera avente ad oggetto: "CARTELLA DI PAGAMENTO N. XXXX, ruolo n. XXX", avvisandolo che in caso di mancato pagamento procederà alla riscossione coattiva del tributo e fornendo le indicazioni necessarie per il ricorso in CTP avverso il ruolo e/o la cartella di pagamento. Tale atto amministrativo (forse era un sollecito di pagamento?) - mai impugnato - sarebbe stato "notificato" al contribuente, ovvero pervenuto, nel mese di Agosto 2008.
Il contribuente, tra l'altro, asserisce di non averlo ricevuto.
3) Il Comune iscrive a ruolo il tributo, reso esecutivo nel Febbraio 2011 e lo "veicola" al contribuente, ovvero lo notifica, tramite cartella di pagamento di Equitalia nel mese di Aprile 2011.
Ora, tralasciando per un attimo le norme di cui all'art. 1, commi 161 e 163 della Finanziaria 2007, le altre questioni relative a questa "anomala" tassa, nonchè l'effettiva conoscenza del contribuente dell'atto di cui al punto 2, la domanda è la seguente:
Considerato che l'art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993 prevede che "L'importo del tributo ... liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente ... è iscritto a cura del funzionario responsabile ... in ruoli principali ... da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo... [Omissis...]", può invocarsi la decadenza dell'Ente impositore per tardiva iscrizione a ruolo del tributo, anche nel caso in cui l'atto di cui al punto 2 sia divenuto definitivo perchè non impugnato?
La norma, nonchè la citata sentenza, parrebbero favorire in tal caso il contribuente.