Non c' è testamento...650:2
Buonasera, sicuramente voi siete molto esperti di questa materia mentre il mio focus è su un settore completamente diverso e quindi mi sto documentando sulla rete privilegiando fonti che dovrebbero essere altrettanto esperte ed autorevoli. Proprio su una di queste della quale ometto di citare l'indirizzo perchè non conosco la policy del forum a riguardo, leggo quanto segue:
Il calcolo della legittima
Si ipotizza che il defunto lasci il coniuge e tre figli
e che non ci sia un testamento.
Si ipotizza altresì in 150 il valore del patrimonio (cosiddetto relictum) lasciato alla sua morte e in 120 il valore dei beni dal medesimo donati (in ipotesi, a uno solo dei tre figli predetti).
Per il calcolo della legittima occorre:
a) formare anzitutto la cosiddetta “massa fittizia” e cioè sommare il valore dei beni relitti e di quelli donati (150 + 120 = 270);
b) stabilire quanto di essa è riservato a ciascuno dei “legittimari” (nel nostro caso: 3/12 alla moglie, 6/12 ai figli, da suddividere in parti uguali e cioè in 2/12 per ciascun figlio; i restanti 3/12 costituiscono la “quota disponibile”); e, alfine:
c) verificare se ciascuno degli interessati ha ricevuto quanto gli spetta e, in caso negativo, far luogo agli opportuni rimedi.
Nel nostro esempio, spettano i seguenti valori:
- alla moglie, 67,5 (ma nell’eredità ella ne trova solo 50, cioè i 3/9 di 150, vale a dire la quota ad essa dovuta sul patrimonio relitto in assenza di testamento), cosicchè ella è in “credito” di 17,5;
- a ciascun figlio 45 (ma in eredità ce ne sono solo 33,33 per ciascuno e cioè i 2/9 di 150, vale a dire la quota a ciascuno di essi dovuta sul patrimonio relitto in assenza di testamento);
mentre la quota “disponibile” è di (270 – 67,5 – 45 – 45 – 45 =) 67,5.
C’è dunque un figlio che appunto ha ricevuto una donazione di 120 (si ipotizza che non si tratti di una donazione da imputare alla legittima ma da soddisfare sulla quota disponibile): ebbene, gli altri legittimari possono chiedere a costui di “ridurre” (di qui il termine “azione di riduzione”) la propria donazione di quel tanto che occorre perché le quote degli altri legittimari siano del valore loro spettante. Pertanto:
a) il figlio donatario consegue tutta la disponibile (67,5) e la sua legittima (45), entrambe “a valere” sulla donazione ricevuta di 120 (67,5 + 45 = 112,5 – 120 = – 7,5); in altri termini, questo figlio non partecipa alla divisione del relictum, in quanto subisce una “riduzione” della propria attribuzione ereditaria per aver ricevuto la donazione;
b) la moglie e i due figli non donatari prelevano quanto loro dovuto (67,5 la moglie, 45 ciascun figlio = 157,5) in parte dal relictum (per 150) e in parte dalla riduzione della donazione (appunto per 7,5).
Al di la della situazione descritta nell'esempio che è diversa da quella nella quale mi trovo io (de cuius e due figli) da quello che capisco, sempre da prendere con le molle per la sopracitata "ignoranza" in materia, questo professionista sembra affermare la presenza di una quota disponibile anche in mancanza di un testamento.