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Successione / quota disponibile e legittima

Steno1407

Utente
Buonasera a tutti,
vorrei sottoporre un quesito che riguarda la successione di mia mamma (vedova) deceduta senza lasciare testamento a dicembre 2023. Come unici eredi siamo io e mio fratello. Ci lascia un immobile del valore di circa 420K e un conto corrente di 80K. Undici anni fa ha pagato a mio fratello (con assegni bancari regolarmente riportati dal notaio sull'atto di compravendita ma senza nessuna indicazione) parte del corripettivo per la compravendita di un suo immobile per un totale di 150K. Ora lui dice che secondo legge non ha leso la mia quota di legittima. Io ho letto che lui sarebbe invece tenuto alla collazione. E’ veramente così? Cosa posso fare per tutelare i miei diritti? Grazie a tutti. Stefano
 
Significa che non c’è un esplicito riferimento alla dispensa da collazione ma é solo indicato che parte del prezzo viene pagata con assegni provenienti da mia madre con gli estremi degli stessi e la banca che li ha emessi
 
Ah ok senza nessuna indicazione di una eventuale dispensa dalla collazione... Quindi non c'è dispensa..... O vi mettete d'accordo o dovrai rivolgerti al giudice
 
E il fatto che secondo lui mia madre donando questa somma non avrebbe leso la mia quota di legittima utilizzando la quota disponibile di sua spettanza? In pratica lui dice che essendo il totale dei beni inclusa la donazione 650K (150 donati + casa 420 + CC 80); la quota disponibile di mamma sarebbe stata di 216,6 e quindi io avrei 250 senza poter lamentare una lesione di nessun genere?
 
Tuo fratello è certamente tenuto alla collazione relativa alla sua donazione indiretta, pertanto la lesione della tua quota di legittima pari a 1/3 dell'asse ereditario, è piuttosto evidente.

Sono assoggettate a collazione anche le donazioni indirette di denaro, per l'acquisto di un immobile.

A conferma:

Donazione indiretta imputabile all'asse ereditario per collazione

Ti consiglio di rivolgerti ad un avvocato per la citazione in giudizio di tuo fratello.

Saluti
 
Tuo fratello è certamente tenuto alla collazione relativa alla sua donazione indiretta, pertanto la lesione della tua quota di legittima pari a 1/3 dell'asse ereditario, è piuttosto evidente.

Sono assoggettate a collazione anche le donazioni indirette di denaro, per l'acquisto di un immobile.

A conferma:

Donazione indiretta imputabile all'asse ereditario per collazione

Ti consiglio di rivolgerti ad un avvocato per la citazione in giudizio di tuo fratello.

Saluti
Tuo fratello è certamente tenuto alla collazione relativa alla sua donazione indiretta, pertanto la lesione della tua quota di legittima pari a 1/3 dell'asse ereditario, è piuttosto evidente.

Sono assoggettate a collazione anche le donazioni indirette di denaro, per l'acquisto di un immobile.

A conferma:

Donazione indiretta imputabile all'asse ereditario per collazione

Ti consiglio di rivolgerti ad un avvocato per la citazione in giudizio di tuo fratello.

Saluti
Buonasera Michele,
la tua risposta mi confonde ulteriormente perché l’asse ereditario compresa la donazione a mio fratello equivale a 650 quindi la mia quota di legittima di 1/3 dovrebbe essere di 216,6 giusto? Io dalla vendita della casa e dal 50% del conto ricaverei (almeno) 250 quindi più della mia quota di legittima. Forse c’è qualcosa che non ho compreso ? Saluti
 
Non c' è testamento...650:2
Buonasera, sicuramente voi siete molto esperti di questa materia mentre il mio focus è su un settore completamente diverso e quindi mi sto documentando sulla rete privilegiando fonti che dovrebbero essere altrettanto esperte ed autorevoli. Proprio su una di queste della quale ometto di citare l'indirizzo perchè non conosco la policy del forum a riguardo, leggo quanto segue:

Il calcolo della legittima


Si ipotizza che il defunto lasci il coniuge e tre figli e che non ci sia un testamento.
Si ipotizza altresì in 150 il valore del patrimonio (cosiddetto relictum) lasciato alla sua morte e in 120 il valore dei beni dal medesimo donati (in ipotesi, a uno solo dei tre figli predetti).
Per il calcolo della legittima occorre:
a) formare anzitutto la cosiddetta “massa fittizia” e cioè sommare il valore dei beni relitti e di quelli donati (150 + 120 = 270);
b) stabilire quanto di essa è riservato a ciascuno dei “legittimari” (nel nostro caso: 3/12 alla moglie, 6/12 ai figli, da suddividere in parti uguali e cioè in 2/12 per ciascun figlio; i restanti 3/12 costituiscono la “quota disponibile”); e, alfine:
c) verificare se ciascuno degli interessati ha ricevuto quanto gli spetta e, in caso negativo, far luogo agli opportuni rimedi.
Nel nostro esempio, spettano i seguenti valori:
- alla moglie, 67,5 (ma nell’eredità ella ne trova solo 50, cioè i 3/9 di 150, vale a dire la quota ad essa dovuta sul patrimonio relitto in assenza di testamento), cosicchè ella è in “credito” di 17,5;
- a ciascun figlio 45 (ma in eredità ce ne sono solo 33,33 per ciascuno e cioè i 2/9 di 150, vale a dire la quota a ciascuno di essi dovuta sul patrimonio relitto in assenza di testamento);
mentre la quota “disponibile” è di (270 – 67,5 – 45 – 45 – 45 =) 67,5.
C’è dunque un figlio che appunto ha ricevuto una donazione di 120 (si ipotizza che non si tratti di una donazione da imputare alla legittima ma da soddisfare sulla quota disponibile): ebbene, gli altri legittimari possono chiedere a costui di “ridurre” (di qui il termine “azione di riduzione”) la propria donazione di quel tanto che occorre perché le quote degli altri legittimari siano del valore loro spettante. Pertanto:
a) il figlio donatario consegue tutta la disponibile (67,5) e la sua legittima (45), entrambe “a valere” sulla donazione ricevuta di 120 (67,5 + 45 = 112,5 – 120 = – 7,5); in altri termini, questo figlio non partecipa alla divisione del relictum, in quanto subisce una “riduzione” della propria attribuzione ereditaria per aver ricevuto la donazione;
b) la moglie e i due figli non donatari prelevano quanto loro dovuto (67,5 la moglie, 45 ciascun figlio = 157,5) in parte dal relictum (per 150) e in parte dalla riduzione della donazione (appunto per 7,5).


Al di la della situazione descritta nell'esempio che è diversa da quella nella quale mi trovo io (de cuius e due figli) da quello che capisco, sempre da prendere con le molle per la sopracitata "ignoranza" in materia, questo professionista sembra affermare la presenza di una quota disponibile anche in mancanza di un testamento.
 
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