Ti ringrazio,
potrei avviare un decreto ingiuntivo anche non essendo in possesso delle Bustepaga per questi mesi?
Perchè oltre a non essere pagato non ho neanche le relative B.paga
Cordiali Saluti
Allora Fiscomas, si può ottenere un decreto ingiuntivo anche senza buste paga, a questo proposito riporto un articolo pubblicato dal legale che ha (aveva) chiesto è ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo.
Saluti domenico
Decreto ingiuntivo per omessa retribuzione senza busta paga
Posted by brunoredivo su settembre 4, 2010
Capita spesso di rivolgersi ad un legale in quanto il datore di lavoro non versa regolarmente la retribuzione.
Ci si chiede circa la possibilità di ottenere la paga in tempi rapidi e quindi senza intraprendere un ordinario contenzioso del lavoro, spesso costoso e lungo mediamente 2 anni o più.
Ebbene, la prima domanda che vi sottoporrà il legale è la seguente: avete con voi la busta paga? Senza la stessa non è possibile ottenere provvedimenti rapidi!
E cosa accade se il datore di lavoro volontariamente non emette la busta paga oltre a non versare la retribuzione?
Il legale vi risponderà che non sussistono i presupposti per ottenere un decreto ingiuntivo.
L’art. 633 c.p.c. difatti prevede quali presupposti applicativi di tale strumento rapido di recupero crediti ( si ottiene la somma spesso anche in 2-3 mesi ) la cosiddetta “prova scritta” del credito. Ebbene sono prove scritte della retribuzione senza dubbio: la busta paga, l’estratto previdenziale, il cud ecc. ecc.
Ma se la busta paga non viene emessa, conseguentemente anche l’estratto previdenziale ed il cud saranno carenti. Risultato ultimo? Niente decreto ingiuntivo!
Ebbene, lo scrivente in un caso analogo dinanzi il Tribunale Civile di Roma, Sez. Lavoro, ha elaborato una tesi in base alla quale ottenere un decreto ingiuntivo anche senza la emissione di buste paga relative al periodo per cui si agisce.
Come dimostrare con prova scritta la retribuzione? Procediamo per gradi.
In prima analisi occorre specificare che la cosiddetta busta paga risulta composta da due parti autonome ovvero: componente di retribuzione fissa e componente di retribuzione variabile. Rientrano nella prima la retribuzione base, gli scatti di anzianità, … . Fanno parte invece della retribuzione variabile gli straordinari, il lavoro notturno ecc. ecc. Elementi che, evidentemente, non saranno uguali di mese in mese ma varieranno in base alle ore effettive svolte dal lavoratore nell’arco della giornata, delle festività e delle ore eventualmente notturne.
Ebbene, lo scrivente ha ritenuto provato per iscritto senza dubbio la componente fissa di retribuzione siccome non sarà possibile dimostrare con prova scritta le ore effettive di straordinario svolte nell’arco del mese precedente.
Quindi sommando le varie voci fisse di retribuzione, si otterrà una somma oggettivamente ed inconfutabilmente inferiore ( ovvero uguale al più) rispetto all’effettivo dovuto, somma provata per iscritto dalle buste paga precedenti nonché dagli estratti conto previdenziali e dal Cud degli anni trascorsi.
Ma non è tutto. L’importo che il datore di lavoro deve versare in concreto al lavoratore non è la sommatoria delle voci come sopra specificate. Le stesse difatti compongono il cosiddetto lordo retributivo. Vanno scomputate le ritenute sociali e fiscali. E come scomputare tali somme senza l’ausilio di un consulente del lavoro esterno ( spesso non reperibile in tempi celeri oltre che costoso )? Come determinare il netto dovuto in un caso come quello sottoposto?
Ebbene lo scrivente aveva a disposizione le ultime 18 buste paga versate regolarmente. Dalle stesse ha scelto la mensilità di importo inferiore ( quella in cui dunque vi era una componente variabile più bassa ).
Di tale busta paga ha preso in considerazione tutte le ritenute ivi presenti e le ha scomputate dall’importo lordo ( di retribuzione fissa ) come sopra determinato. In questo modo, lo scrivente ha calcolato una somma in cui le ritenute erano relative ad una mensilità senza dubbio superiore ( sebbene di poco ) rispetto a quella puramente fissa per cui si agiva ed in tal modo ha determinato ed applicato un netto scomputando delle ritenute oggettivamente superiori rispetto alla somma per cui si ingiungeva il pagamento.
In altre parole, versando nell’impossibilità di determinare con prova scritta l’esatto ammontare netto dovuto e dunque non potendo individuare una precisa linea di demarcazione, lo scrivente è ricorso per ingiunzione relativamente ad una somma che era matematicamente inferiore all’effettivo dovuto e dunque senza dubbio al di sotto della immaginaria linea di demarcazione intercorrente tra quanto dimostrabile per prova scritta e quanto no.
Rimane poi in essere, è evidente, una pretesa ulteriore per il residuo credito di retribuzione per il quale inevitabilmente però occorrerà instaurare un ordinario giudizio del lavoro.
Ebbene, il Tribunale di Roma, contrariamente alle critiche pur costruttive ed osservazioni sfiduciose ricevute da colleghi anche illustri, ha ritenuto percorribile la via interpretativa che il sottoscritto ha presentato, emettendo pertanto un decreto ingiuntivo anche provvisoriamente esecutivo senza buste paga.
Dott. Bruno Redivo