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Stampo prodotto in Italia pe rcliente UE lasciato presso il produttore

rapucito

Utente
STAMPO prodotto nel 2018 da ditta Italiana su ordinazione di cliente Francese con contratto che, contestualmente, prevede la produzione oltre dello stesso stampo che verrà tenuto in Italia nello stabilimento del produttore, anche la produzione con questo stampo di 10.000 pezzi da inviare in Francia, poi nel 2019 con successivo ordine il cliente francese ha chiesto, visto che andavano bene altri 40.000 pezzi.

A fronte di fattura emessa nel 2018 art 41 sia per lo stampo che dei 10.000 pezzi, anche nel 2019 la fatture degli altri 40.000 è stata emessa art 41, ora la A.E. contesta l'emissione della fattura del 2018 ART 41 per lo stampo, perché è si stato venduto a cliente francese ma è rimasto in Italia dopo la produzione del primo ordine di 10.000 pezzi ( COMPRESI NELLO STESSO CONTRATTO con cui era stato commissionato lo stampo) per produrre con un secondo ordine altri 40.000 ed ha ripreso il 22% assoggettandolo ad IVA.

ora i dubbi/quesiti:
1) corretta la contestazione A.E.?
2) se si come evitare in caso si dovesse stipulare un nuovo contratto per la produzione dello stampo e con esso produzione di prodotti? invece di stabilire un numero per una consegna ( come nel caso i 10.000) secondo voi si può prevedere nel contratto una frase tipo "..produzione di uno stampo che rimarrà in Italia c/o produttore per la lavorazione e produzione di pezzi per tutta la durata produttiva dello stampo stesso" evitando cosi' di dover fatturare con IVA lo stampo al cleinte francese il quale ha già dichiarato che si rifiuta di riconoscere l IVA perché altri fornitori si italiani che nel resto d'Europa hanno mai avuto contestazioni e fatturano tutti senza IVA

3) adesso che lo stampo incriminato deve subire dei lavori di manutenzione, come fattura l' italiano al francese questi lavori sullo stampo?

Grazie
 
Buongiorno Rapucito, ti allego interessante link
dal quale traggo un esempio specifico:

Realizzazione e cessione di stampi
La realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi secondo la normativa interna) per conto di un committente comunitario di stampi, da utilizzare in Italia per la produzione di beni da inviare in un altro Stato membro, è da inquadrare nell’ambito di cessioni intracomunitarie qualora:

  • Tra il committente e l’operatore nazionale venga stipulato un unico contratto d’appalto. Avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
  • Lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell’ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile. Se lo stampo viene trattenuto dal prestatore per essere utilizzato per eventuali successive forniture, la condizione non è rispettata.
Se le citate condizioni non sono rispettate (es. stampo riutilizzato dall’operatore nazionale), la costruzione dello stampo si considera una prestazione di servizi generica, esclusa da IVA ai sensi della regola generale.

In caso di distruzione volontaria degli stampi è necessario osservare l’apposita procedura, a meno che non li si consegnino da smaltire a soggetti autorizzati, compilando l’apposito formulario.
 
A mio avviso è uguale... tieni presente però che il caso non mi è mai capitato, il mio parere è frutto di ragionamento, assimilando io la manutenzione a un servizio al pari della realizzazione...
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