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Spese telefoniche e spese ristorante

si, ma nn è questo il caso, il relatore del quesito dice: "Sono socio di una SRL che si occupa della vendita di prodotti hw e sw, nonché dell'installazione dei sw", quindi l'iva di eventuali pasti consumati fuori sede e inerenti all'attività è sempre indeducibile.

Per allacciarmi a quanto giustamente riportato da stefano, dal documento n. 16 della fondazione pacioli:

(http://www.fondazionelucapacioli.it/download/DOC_2004_16_Responsabilita_%20profess.pdf)

"Se si muove dal presupposto che l’attività consulenziale del ragioniere o del dottore
commercialista comporta essenzialmente l’assunzione di obbligazioni “di mezzi”,
ne consegue che, per fondare la propria azione di responsabilità (contrattuale), il
cliente dovrà fornire la dimostrazione, senza limitazioni circa i mezzi di prova
ammessi:
• di aver dato incarico al professionista;
• l’inesatta esecuzione dell’obbligazione (ossia l’inadempimento, ex 1218);
• il danno che ne è derivato;
• il nesso causale fra inadempimento e danno;
laddove la dimostrazione di aver agito secondo diligenza (ovvero, che il problema
trattato era di “speciale difficoltà”, e che l’errore commesso sostanzia colpa lieve)
dovrebbe costituire condizione sufficiente (ma non necessaria) per il professionista
al fine di sottrarsi a tale responsabilità.
Occorre, tuttavia, ricordare che il consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali
delineati nei precedenti paragrafi tende a produrre una dilatazione dell’area di
responsabilità del professionista, considerato che:
• da un lato, la riconosciuta inapplicabilità dell’art. 2236 ai casi di “imprudenza”
e “incuria”, e l’estensione del patrimonio di conoscenze richieste al professionista
medio affinché questi non possa essere qualificato come “imperito”, finisce
per ampliare il novero delle possibili fattispecie di responsabilità per colpa
lieve (di particolare rilevanza nei casi in cui il professionista eserciti la propria
attività per la soluzione di “casi ordinari”). Sicché, è senz’altro eccessivo sostenere
che il professionista risponda sempre anche del danno causato con colpa lieve; tuttavia, è altrettanto vero che le eccezioni al principio fissato dall’art.
1176 vanno progressivamente riducendosi;
• dall’altro, la tendenza a privilegiare la qualificazione degli incarichi professionali
quali obbligazioni di risultato comporta un considerevole aggravio degli oneri di difesa posti a carico del consulente in caso di contestazioni."
 
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