Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Spese teleefoniche: nuova apertura dell'AdE!

Kob

Utente
nuova risoluzione in materia di deducibilità dei costi telefonici e ... nuova intepretazione favorevole al contribuente da parte dell'Agenzia delle entrate!

Nella risoluzione 320 del 24 luglio 2008 affronta il caso delle linee telefoniche dedicate, tecnologicamente non accessibili dall'esterno, e utilizzate dalla Società istante "in via esclusiva per la trasmissione alle banche clienti dei dati loro necessari per l'erogazione dei servizi bancari".

in prima approssimazione, seconto una lettura (meramente) testuale della norma, anche per queste linee telefoniche si dovrebbe applicare la deduzione forfetaria dell'80% ex art. 102, co. 9, TUIR.

l'Agenzia delle entrate, invece, supera il dato letterale della norma è afferma due importanti principi - a mio modo di vedere - che hanno una portata ben più generale rispetto al caso specifico dell'interpello:

1) "... in presenza di costi suscettibili di utilizzazione promiscua si applicano le limitazioni imposte dal legislatore senza possibilita' di effettuare alcuna valutazione in ordine alla circostanza della loro effettiva destinazione a finalita' strettamente connesse all'esercizio dell'attivita' di impresa". E la limitazione cui fa riferimento la risoluzione 320/2008 - mi pare di capire - è solo quella dell'80% e non quella del 50% dell'80% come potrebbe anche sostenersi.

Ora siscutiamone ... ma dalla lettura della ris. 320/2008, a me sembra proprio così ... e ci conviene che sia così! :rolleyes: ;

2) altrettanto importante il secondo principio che trovo nella risoluzione in commento: "si evidenzia che, qualora ci si trovi in presenza di "apparecchiature terminali" non suscettibili, in virtu' delle proprie specificita' tecniche, di essere utilizzate per finalita' diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali, i relativi costi risulteranno deducibili secondo le ordinarie regole dettate in materia di determinazione del reddito d'impresa". Quindi la presunzione dell'80% - ancorchè assoluta - ammette prova contraria! con onere a carico del contribuente ... ma si può superare anche la presunzione dell'80% per dedursi una % superiore!
 
Riferimento: Spese teleefoniche: nuova apertura dell'AdE!

2) altrettanto importante il secondo principio che trovo nella risoluzione in commento: "si evidenzia che, qualora ci si trovi in presenza di "apparecchiature terminali" non suscettibili, in virtu' delle proprie specificita' tecniche, di essere utilizzate per finalita' diverse da quelle esclusivamente imprenditoriali, i relativi costi risulteranno deducibili secondo le ordinarie regole dettate in materia di determinazione del reddito d'impresa". Quindi la presunzione dell'80% - ancorchè assoluta - ammette prova contraria! con onere a carico del contribuente ... ma si può superare anche la presunzione dell'80% per dedursi una % superiore!

Mi sembra però che questo principio abbia in pratica un'applicazione abbastanza limitata (aziende ICT e simili, come nel caso trattato dalla risoluzione).
Per la stragrande maggioranza delle aziende/professionisti di fatto resta la deducibilità all'80%.
 
Riferimento: Spese teleefoniche: nuova apertura dell'AdE!

Mi sembra però che questo principio abbia in pratica un'applicazione abbastanza limitata ...

non sarei così riduttivo!

Il principio è generale: l'Agenzia delle entrate ci dice che si può dedurre i costi telefonici al 100% (in luogo dell'80%) in tutti i casi in cui non sussista possibilità di utilizzo o impiego differente da quello per finalità di carattere imprenditoriale. Questa possibilità di deduzione al 100% prescinde dal settore di attività del contribuente ma riguarda al modo (oggettivo) in cui il costo è sostenuto.

Poi sono d'accordo che in concreto è difficile fare in modo che il costo sia al 100% inerente ... ma questo è un altro paio di maniche!
 
Riferimento: Spese teleefoniche: nuova apertura dell'AdE!

non sarei così riduttivo!

Il principio è generale: l'Agenzia delle entrate ci dice che si può dedurre i costi telefonici al 100% (in luogo dell'80%) in tutti i casi in cui non sussista possibilità di utilizzo o impiego differente da quello per finalità di carattere imprenditoriale. Questa possibilità di deduzione al 100% prescinde dal settore di attività del contribuente ma riguarda al modo (oggettivo) in cui il costo è sostenuto.

Poi sono d'accordo che in concreto è difficile fare in modo che il costo sia al 100% inerente ... ma questo è un altro paio di maniche!

Nella risoluzione dicono che si deve trattare di apparecchiature che, per le loro caratteristiche tecniche, non sono suscettibili di essere impiegate per finalità extra-imprenditoriali.
Si tratta di casi molto limitati.
Al di fuori del settore ICT e telefonia a me francamente non viene in mente altro.
 
Alto