Riferimento: spese mediche
L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione del 05/07/2007 n. 156 ha stabilito che:
... a decorrere dal 1 luglio 2007, la detrazione o la deduzione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali è subordinata al possesso della relativa fattura o del c.d. "scontrino parlante" in cui devono essere specificati la natura, la qualita' e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario.
Per quanto concerne la necessità di indicare la natura del prodotto acquistato, si ritiene sufficiente che lo scontrino fiscale rechi la dizione generica di "farmaco" o "medicinale". Tuttavia, poiché la norma oltre all'indicazione della natura del bene, richiede che lo scontrino indichi anche la qualità del prodotto, si ritiene che debba essere riportata anche la specificazione del tipo di farmaco acquistato. Tale requisito deve ritenersi soddisfatto qualora lo scontrino parlante rechi la denominazione del farmaco.