Riferimento: spese di ristorazione
DAL 2009 SPESE DI VITTO E ALLOGGIO DEDUCIBILI AL 75%
Dallo scorso 1 settembre 2008, l’Iva relativa alle spese di vitto e alloggio (documentate tramite fattura) risulta completamente detraibile.
A fronte di tale detrazione è stata prevista una riduzione alla deducibilità del costo che, a differenza della disposizione riguardante l’imposta sul valore aggiunto, decorre dal periodo d’imposta 2009 (nel caso di soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, si deve far riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008): le spese di vitto e alloggio saranno pertanto deducibili nel limite del 75% del loro ammontare. Questa limitazione non riguarda però tutte le spese di tale categoria.
Si forniscono di seguito dei prospetti riepilogativi al fine di distinguere il diverso trattamento fiscale applicabile alle varie fattispecie: i clienti dovranno, pertanto, da un punto di vista contabile, tenere distinte tali fattispecie onde consentire allo Studio di applicare il corretto trattamento fiscale.
IMPRESE
SI APPLICA IL LIMITE DEL 75%
• Spese di vitto e alloggio per le trasferte dell’imprenditore individuale
• Spese di vitto e alloggio qualificabili quali spese di rappresentanza congrue ed inerenti
(l’individuazione dei requisiti di inerenza di tali spese avverrà ad opera di un decreto ad oggi non ancora emanato)
• Spese di vitto e alloggio per le trasferte dei soci non amministratori di società di persone (Snc, Sas)
• Spese di vitto e alloggio per le trasferte del soci lavoratori non amministratori di società di capitali (Srl, Spa)
NON SI APPLICA IL LIMITE DEL 75%
• Spese di vitto e alloggio sostenute per la trasferta dei dipendenti fuori del territorio comunale
(tali spese sono deducibili nel limite giornaliero di € 180,76 se la trasferta è in Italia ed € 258,23 se è all’estero)
• Spese di vitto e alloggio sostenute per la trasferta di collaboratori ed amministratori fuori del territorio comunale
(tali spese sono deducibili nel limite giornaliero di € 180,76 se la trasferta è in Italia ed € 258,23 se è all’estero)
• Spese di vitto e alloggio sostenute dall’imprenditore individuale che applica il regime dei “minimi” (ex L. n. 244/07).
PROFESSIONISTI
SI APPLICA IL LIMITE DEL 75%
• Spese di vitto e alloggio qualificabili quali spese di trasferta (doppio limite del 75% della spesa nel limite del 2% dei compensi) • Spese di vitto e alloggio sostenute per la trasferta dei dipendenti fuori del territorio comunale
(tali spese sono deducibili nel limite giornaliero di € 180,76 se la trasferta è in Italia ed € 258,23 se è all’estero)
• Spese di vitto e alloggio qualificabili quali spese di rappresentanza (secondo l’Agenzia si applica il doppio limite del 75% della spesa e dell’1% dei compensi)
• Spese di vitto e alloggio inerenti la partecipazione a convegni (doppio limite del 75% della spesa, rilevante per il solo 50% del suo ammontare)
NON SI APPLICA IL LIMITE DEL 75%
• Spese di vitto e alloggio per la trasferta di collaboratori e amministratori fuori del territorio comunale
(tali spese sono deducibili nel limite giornaliero di € 180,76 se la trasferta è in Italia ed € 258,23 se è all’estero)
• Spese di vitto e alloggio sostenute dal committente del professionista e riaddebitate dal professionista in fattura
• Spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista che applica il regime dei “minimi” (ex L. n.244/07)
Fattispecie dubbie
Vi sono poi delle fattispecie in relazione alle quali oggi mancano certezze circa il loro corretto inquadramento fiscale: in attesa di chiarimenti ufficiali si rende necessaria la loro separata contabilizzazione.
• Spese di vitto e alloggio sostenute per la trasferta dei dipendenti delle ditte di autotrasporto
(tali imprese, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Tali spese non dovrebbero subire la limitazione al 75%)
• Spese di vitto e alloggio sostenute per la trasferta dei dipendenti all’interno del territorio comunale (visto che il rimborso di tali spese è interamente imponibile in capo al dipendente, alcuni sostengono che il costo potrebbe essere interamente deducibile in capo all’azienda)
• Mensa e servizi sostitutivi alla mensa aziendale (buoni pasto e card elettroniche)
(alcuni sostengono che anche per tale costo si renderebbe applicabile il limite di deduzione al 75%)