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Spese di rappresentanza

massi183

Utente
Salve a tutti, inanzitutto mi scuso se sto postando nella sezione sbagliata.

Vengo al dunque, sono libero professionista minimo (30.000 euro max di fatturato lordo all'anno).

Il mio commercialista mi ha detto che posso scaricare per spese di rappresentanza fino all'1,3 % del reddito lordo annuo, quindi nel mio caso circa 330 euro.

Il dubbio mi è venuto leggendo questo punto

"I beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro, sono interamente deducibili."


Quindi ricapitolando, nel mio caso:
- 3 regali da 110 euro l'uno
- 10 regali da 50 euro massimo
Sono tutti interamente deducibili.
O sbaglio?
Spero in una celere risposta

Grazie
Massimo
 
Riferimento: Spese di rappresentanza

L'argomento pare scontato, ma invero non lo è con riferimento ai minimi.
La circolare che sotto riporto nella parte pertinente all'oggeto del post, pare dire che per gli omaggi si applicano ai minimi le stesse regole di tutti gli altri.
Mi pare strano in quanto la determinazione del reddito imponibile per i minimi è invero staccata dalle previsioni normative riguardanti le presunzioni di utilizzo promiscuo. Mi pare quindi una incongruenza.
Detto ciò, se vale quanto detto in circolare n.34, deduci totalmete i beni di valore fino a euro 50 e quelli sopra tale valore nel limite del 1,3% dei ricavi (dipende quindi dai tuoi ricavi, che tu definisci "reddito lordo"??).

Una letta alla Circolare del 13/07/2009 n. 34 non fa comunque male.

9. LE SPESE DI RAPPRESENTANZA NEL REGIME DEI MINIMI
I contribuenti che applicano il c.d. regime dei minimi, disciplinato
dai commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e dal relativo decreto attuativo dell'11 gennaio 2008, determinano il
reddito di impresa (e di lavoro autonomo), come differenza tra l'ammontare
dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese
sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attivita' d'impresa,
dell'arte o professione.
Sul reddito cosi' determinato ai sensi del citato comma 104 si applica
un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali
regionali e comunali pari al 20 per cento.
I contribuenti soggetti al regime dei minimi sono invece esenti
dall'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Con riferimento alle spese parzialmente inerenti, quali quelle
relative a beni ad uso promiscuo, nonche' le spese relative a tutti i beni a
deducibilita' limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del Tuir
(ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia),
la circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008 ha chiarito che esse rilevano nella
determinazione del reddito dei contribuenti minimi nella misura del 50 per
cento dell'importo corrisposto, comprensivo dell'Iva per la quale non puo'
essere esercitato il diritto alla detrazione.
Le spese di rappresentanza, pertanto, che possono essere ritenute
anch'esse inerenti entro limiti di congruita' fissati dal comma 2 del
decreto, saranno deducibili nei limiti del citato plafond anche per i
soggetti che rientrano nel regime dei minini.
Nella medesima circolare e' stato inoltre chiarito che le spese per
omaggi (di valore unitario inferiore a 50 euro), vitto e alloggio possono
essere portate in deduzione per l'intero importo pagato, sempreche'
l'inerenza delle spese all'esercizio dell'attivita' d'impresa o di lavoro
autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi.
 
Riferimento: Spese di rappresentanza

Ok quindi era come pensavo io.

Si per "reddito lordo" intendevo i miei ricavi.

Grazie

Massimo
 
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