In tema di tributi locali, l'azione accertativa da parte dell'ente impositore (Comune, in questo caso) deve compiersi a pena di decadenza entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello del versamento ovvero a quello in cui doveva essere presentata la relativa dichiarazione qualora le violazioni si riferiscono a tale obbligo (art. 1 c. 161 L. 296/2006). Dopo la notifica dell'avviso di accertamento, se questo non viene impugnato la pretesa si consolida e in tal caso l'ente impositore passa alla riscossione attraverso l'iscrizione a ruolo e la successiva notifica della cartella da parte di Equitalia ovvero attraverso la notifica di un'ingiunzione fiscale qualora non si avvalga di Equitalia per la riscossione. In quest'ultimo caso la legge (art. 1 c. 163 L. 296/2006) prevede che il titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) dev'essere notificato al contribuente a pena di decadenza entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione in caso di mancato pagamento subentrerebbe il termine prescrizionale decennale entro il quale l'ente impositore potrà procedere ad attuare la riscossione coattiva, anche se una recentissima sentenza della Cassazione (SS.UU. 23397/2016) ha stabilito che si applica la prescrizione quinquennale qualora il titolo in base al quale si riscuote è diverso da una sentenza passata in giudicato. La controversia di cui alla sentenza riguardava però una cartella inps, laddove la legge prevede espressamente il termine di prescrizione quinquennale per procedere alla riscossione dei contributi, termine prescrizionale che invece nessuna legge riguardante i tributi locali prevede, per cui ai tributi locali dovrebbe applicarsi la prescrizione decennale (Cass. Sent. 23044/2016).
E' da ritenere pertanto che se la cartella è stata notificata nel 2007 il ricevimento del sollecito di pagamento interrompe il decorso del termine prescrizionale, che sarebbe scaduto nel 2017, in base alla data di notifica della cartella, così rinnovandosi di ulteriori 10 anni.
Saluti.