Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

solidarietà iva

  • Creatore Discussione cleopatra
  • Data di Inizio
Re: X Alberto...Cleopatra...solidarietà iva

Bicia, scusami se non ti ho risposto direttamente, ma pensavo scontato che sono pienamente d'accordo con te!
(non parliamo poi delle bancarelle e degli abusivi in strada, degli omessi controlli, dei vigili urbani che comprano merce rubata...)

Però vorrei coordinare un gruppo, una lobby per indurre la modifica dell'art. 60 bis così come è concepito.
Mi sembra tremendamente ingiusto che l'acquirente possa ritrovarsi a pagare due volte la stessa imposta precedentemente pagata! Per l'incapacità o la mancata volontà di centrare il problema ed operare i dovuti controlli a monte su queste operazioni stratosferiche.

Per Alberto : mi sono registrata su Business Center....ops!

Quindi, chiunque sia d'accordo sull'ingiustizia e la perfezionabilità di questo disegno di legge, per favore risponda sul forum. Se siamo tanti pensavo di inoltrare una mozione firmata in Parlamento.
Non sottovalutiamo il problema!
 
Re: X Alberto...Cleopatra...solidarietà iva

ma scusa...
il presupposto di questa norma è il fatto che un bene che ha valore X venga svenduto o fatturato in meno, con conseguente evasione di iva.. il cessionario è responsabile in solido col cedente in quanto concorre al reato..

il tutto secondo me è da leggersi anche nell'ottica del Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472 art. 2 c.2

"2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a
commettere la violazione."

la previsione art. 60bis dpr 633/72 è in linea con le norme comunitarie, il cessionario nn si troverà a pagare due volte l'iva, ma solo l'iva determinata sul valore reale del bene meno quella fatturata..
Sono norme fatte per contrastare l'evasione iva, non vedo il problema..

se io e te ci accordiamo a fatturare un bene inquadrato nei decreti attuativi ad un valore inferiore, ci guadagno io e ci guadagni tu.. e pertanto sanzione per me e per te in quanto si è corresponsabili di un reato.

buon lavoro
 
Re: X Alberto...Cleopatra...solidarietà iva

Alberto, ti spiego perchè secondo me questo articolo di legge è ingiusto.
Analizziamo i commi.

"La regola della solidarietà IVA tra venditore e compratore nella Finanziaria

Nel disegno di Legge Finanziaria viene previsto che i contribuenti IVA (imprenditori e lavoratori autonomi) che acquistano determinati beni, da individuare con decreto ministeriale, a prezzi inferiori a quelli di mercato, sono responsabili con il venditore del mancato versamento dell’imposta.

Fonti normative Art. 33 co. 11 disegno di Legge concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005)”.

DOMANDA : qual è la soglia di prezzo inferiore ai minimi di mercato? Quale è la base di confronto?
Andiamo avanti.


"Parte 1°: La regola della solidarietà tra venditore e acquirente

Si tratta dunque di una forma di solidarietà del venditore e del compratore (a condizione che sia soggetto agli obblighi previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto) per il versamento dell’IVA relativa all’operazione di compravendita che li riguarda.
La norma ha lo scopo di evitare che un determinato bene sia ceduto ad un prezzo inferiore a quello normalmente praticato, con l’intento di eludere l’applicazione dell’imposta."

DOMANDA : come si esplica l'intento fraudolento di evasione fiscale?

"Questa disposizione trae ispirazione da quanto avviene già in alcuni paesi dell’UE con riferimento a beni quali computers e telefoni cellulari (e relativi accessori).
Come sottolineato nella Relazione di accompagnamento alla Finanziaria la previsione in discussione è consigliata, per il suo forte connotato di deterrenza, dalla Commissione Europea (Comm. 2004/260 del 16 aprile 2004) ed è in sintonia con l’art. 21 comma. 3 della Direttiva CEE n. 388 del 17 Maggio 1977.

Quest’ultima afferma infatti che: “Nelle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per il versamento dell'imposta”. La condizione per poter ricorrere a questa forma di coinvolgimento è il rispetto del principio di proporzionalità.

Attraverso questo meccanismo viene approntato uno strumento agevolativo della riscossione dell’IVA quando sussistano elementi certi sulla non economicità di talune operazioni commerciali".

DOMANDA : Cosa intendono per elementi certi di non economicità?


"Parte 2°: Il decreto attuativo

A definire la tipologia delle cessioni “sospette” sarà un decreto del Ministro dell’Economia e si presume, proprio perché la regola è già in uso in alcuni paesi europei (ad es. il Regno Unito), che saranno telefoni cellulari, computers e accessori ad essere inclusi in questa particolare lista.

La scelta dei beni il cui acquisto a prezzi inferiori a quelli normalmente praticati determina l’applicazione della solidarietà di cui si è detto verrà effettuata sulla base di analisi effettuate sui fenomeni di frode da parte degli organi di controllo, e dunque principalmente dell’Agenzia delle Entrate, delle Dogane e della Guardia di Finanza."

OSSERVAZIONE : è vero che i fenomeni di triangolazione ed evasione fiscale sono molto frequenti nei beni informatici e telefonici, però è anche vero che trattasi ambedue di mercati dove i margini di profitto sono bassissimi ed i beni stessi sono soggetti a rapidissima obsolescenza. Questo implica che molto frequentemente i beni vengono ceduti a prezzi al costo o sotto costo.


"Parte 3°: La presunzione (relativa)


Qualora l’Amministrazione Finanziaria riscontri il mancato versamento dell’IVA (nello svolgimento della sua attività di accertamento e repressione delle violazioni tributarie: ad es. nel corso di una formale verifica nei confronti del venditore) congiuntamente alla circostanza che la cessione è avvenuta ad un prezzo inferiore a quello normale ecco che allora scatterà la regola della solidarietà cedente-cessionario."

DOMANDA : Chi determina qual è il prezzo normale? (siamo o non siamo sul libero mercato?)

Ancora : se io ho acquistato in buona fede, e il venditore è in mala fede, un domani dovrò pagare io l'iva? Perché? Non mi pare giusto.

"Da questi due riscontri, infatti, l’Amministrazione trarrà la conclusione che anche il cessionario fosse tenuto a conoscere della frode, sottostante alla cessione, e gli verrà richiesto l’adempimento dell’obbligo tributario. La presunzione determina l’inversione dell’onere della prova (dalle Finanze all’acquirente): il cessionario dovrà, fornire sostanzialmente la prova della propria buona fede cioè dimostrare che non esiste nessun nesso tra il prezzo di acquisto inferiore del valore normale e mancato pagamento dell’IVA."

OSSERVAZIONE : si dice che l'AF concluderà la mala fede del cessionario (acquirente) sulla base di quali due elementi, dal mancato versamento dell'iva (colpa del venditore/cedente) e prezzo inferiore alla "norma" (applicato dal venditore/cedente ed accettato dal cessionario per ovvia convenienza)????

Il cessionario eviterà l’applicazione della regole se dimostra che il minor prezzo rispetto al valore normale è conseguenza di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta.
Appare da subito una prova alquanto ardua anche perché dovrà essere opportunamente documentata (come richiesto dal co. 3 del nuovo art. 60 bis introdotto dalla Finanziaria).

OSSERVAZIONE : Sì, concordo che la prova non è ardua ma allucinante! E chi è che devo dimostrarlo, il cedente o il cessionario?

"Parte 4°: Il valore normale

Il principio in esame deroga dalla disposizione IVA dell’art. 13 DPR 633/72 secondo cui la base imponibile delle cessioni di beni e prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali […] salvo non si tratti di cessioni gratuite la cui produzione/commercio rientrano nell’attività propria dell’impresa […], di autoconsumo o di assegnazioni e altri casi per i quali vale, appunto, il criterio del valore normale.

Il successivo art. 14 co. 3 definisce il valore normale dei beni e servizi come il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi.
Si farà riferimento, in quanto possibile, ai listini, tariffe ecc… dell’impresa fornitrice e, in mancanza ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa."

OSSERVAZIONE : Eccoci qua, qui cade l'asino. In mancanza, il parametro di riferimento sono i listini ufficiali sopra elencati. Ma sappiamo tutti che spesso per restare sul mercato, si operano sconti altissimi su quei famosi prezzi di listino!


"Parte 5°: Allegati

Art 33 co. 11 Disegno di Legge Finanziaria

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’articolo 60, è inserito il seguente: “Art. 60-bis (Solidarietà nel pagamento dell’imposta) 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.2. In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.3.
L’obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta.”.

OSSERVAZIONE : sì, immagino come sarà semplice l'onere della prova per il cessionario in buona fede!

"Relazione di accompagnamento alla Legge Finanziaria
ART. 33 CONTRASTO ALL’EVASIONE IN MATERIA DI IVA

Il comma 11 introduce nella disciplina IVA una disposizione (art. 60-bis) in materia di solidarietà nel pagamento dell’imposta.
Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi IVA, anche di ambito comunitario, in particolare per quelle di natura complessa che conducono spesso ad una infruttuosa attività di riscossione, viene introdotta una disposizione che rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’individuazione dei beni e dei servizi per i quali, in ragione di analisi di rischio di frode effettuate dall’Agenzia delle Entrate, dall’Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza, trovi applicazione una responsabilità solidale del cessionario, a condizione che sia soggetto agli obblighi previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, per la riscossione dell’imposta non versata o non pagata dal cedente o dal prestatore.
La norma, in sintonia con l’art. 21 comma. 3 della Direttiva CEE n. 388/1977, intende costituire uno strumento agevolativo della riscossione dell’IVA quando sussistono elementi certi sulla non economicità di talune operazioni commerciali.
La norma che si propone è consigliata, per il suo forte connotato di deterrenza, dalla Commissione Europea (Comm. 2004/260 del 16 aprile 2004), ed è già in vigore in altri Paesi UE, tra cui il Regno Unito, con applicazione su due settori particolari, il commercio di telefoni cellulari e di personal computers ed accessori.
Il nuovo articolo 60-bis prevede che i casi di acquisto e di vendita a prezzi inferiori al valore normale di mercato prefigurino le condizioni economiche al realizzarsi delle quali vi sia la responsabilità del cessionario “soggetto IVA”, per le ipotesi di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente.
Inoltre, viene delimitato l’ambito di operatività dell’inversione dell’onere della prova da parte del contribuente."

OSSERVAZIONE : la legge così fatta ha margini troppo ampi di discrezionalità ed interpretabilità. Prevedo il caos totale, devono assolutamente modificarla.
Da notare inoltre che il mercato dell'informatica è particolarmente ingessato ed in crisi. Con questo sistema, le microimprese saranno costrette a chiudere.

NOTA : anzichè il principio di solidarietà tra contribuenti, che trovo assurdo, sarebbe utile adottare il principio della punibilità dei funzionari GDF e Agenzia delle Entrate che omettono i dovuti controlli prima di deliberare il rimborso di somme iva indebitamente dovute e per importi esorbitanti.
 
Re: X Alberto...Cleopatra...solidarietà iva

io aspetterei di vedere come viene messa in atto..

per esempio..

mercedes nuova fiammante.. venduta a 10000€.. il cessionario mi può dire e asserire ed esser convinto che è il suo reale valore?
 
Re: X Alberto...Cleopatra...solidarietà iva

Alberto, ma che fai, mi liquidi in due righe...Furbacchione.
A parte gli scherzi : per una questione caratteriale, non mi piace mai "vedere come va, poi si vedrà". Dato che deve ancora essere integrata e votata definitivamente, io qualche osservazione a questa legge la manderei adesso che è in fase progettuale.
Una volta approvata, è inutile gridare ai venti. Che ne pensi? Che ne pensate?

E poi, tornando al tuo esempio, è chiaro che penserei a roba rubata...Ma si tratta di una soglia eclatante, è quello che intende anche il legislatore? Io non ne sono sicura, tu?
 
Re: X Alberto...Cleopatra...solidarietà iva

ma come fase progettuale.. è approvata e in vigore dal 01/01/2005.. manca sol il decreto che prevede a che tipo di bene si riferisce e come si attua..

io contesterei tutto.. dagli studi di settore alla tassazione reddito di famiglia..

partiam per le crociate?
 
Re: X Alberto...Cleopatra...solidarietà iva

ok, ditemi di che colore preferite il gazebo, io sono già in P.zza Colombo...chi sono i parteners??!!! Odc, Consrag, Cdl, L...???
 
Re: X Alberto...Cleopatra...solidarietà iva

di che colore? ma verde... ovviamente!
ehhehehehe
 
Re: X Alberto...Cleopatra...solidarietà iva

verde colore, o sinonimo di..."economia che gira"...??!!!
 
Alto