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Soggetto obbligato nell'accertamento di valore

jimi3

Utente
Buonasera.
In caso di accertamento di valore, che rettifica l'imponibile di una compravendita,
considerato che per regola l'acquirente è tenuto a pagare le spese di registrazione di un atto,
anche nel caso di avviso di accertamento l'obbligo a pagare l'imposta resta in capo all'acquirente?
In questo caso, anche nel caso dovesse pagare il venditore, in capo a questi resterebbe (ultima speranza) il diritto a rivalersi sul compratore.
 
ritengo tu ti riferisca all'imposta di registro e tale imposta afferisca all'acquirente.
occorrerebbe verificare quanto sottoscritto nel contratto di vendita e in ultima analisi, mi pare possa esserci il diritto di rivalsa da parte del venditore se abbia dovuto o voluto anticipare il pagamento dell'imposta.
ciao
 
Giuseppe, nella sentenza di primo grado il giudice, riguardo una perizia prodotta nel ricorso introduttivo (perizia allegata al mutuo erogato dalla banca) ha asserito che questa non ha un gran valore in quanto "non è neppure giurata" (ripeto, per quanto utilizzata dalla banca ai fini dell'erogazione del mutuo ipotecario).

A tuo parere, ai fini dell'appello, possiamo far giurare questa perizia e così produrla in appello, ma questa volta ASSEVERATA? Avrebbe più valore.
 
la perizia da te indicata, anche qualora venisse asseverata, non credo che possa assumere valore di prova a tuo favore, anzi....
infatti è noto che la perizia di parte ai fini dell'erogazione del mutuo di solito attesta, per motivi prudenziali, un valore inferiore a quello in comune commercio.
Molto più significativo sarebbe verificare il valore del bene attraverso altre forme come quelle di atti, ritenuti congrui, su casi similari.
ciao
 
Ciao Rocco,
non comprendo cosa intendi dire quando ci ricordi quanto è stabilito dall'art. 58 del Dlgs 546/92.
Forse alludi al disposto del primo comma che prescrive di non poter disporre nuove prove in appello?
Ricordo invece, a me stesso, che è consentito alle parti, la produzione di nuovi documenti , nell'ambito della materia del contendere che si è definita in primo grado a condizione che sia rispettato il termine previsto dall'art.32.
La norma da te citata, al secondo comma, consente infatti la produzione di nuovi documenti in appello essendo il processo tributario un processo essenzialmente documentale.
Per tale motivo, nella risposta che avevo postato precedentemente, avevo scartato la possibilità di produrre lo stesso documento (perizia giurata) che non solo non sarebbe servito a favore, ma invece una nuova documentazione atta a fornire una prova documentale dei valori in comune commercio di immobili similari.
cordialità
 
Ciao Giuseppe,
Io volevo esprimere la perplessità di "ripresentare" in appello la perizia già presentata in primo grado, con l'aggiunta dell'asseverazione, e su questo sono d'accordo con te. Infatti non si tratterebbe di "nuovo" documento e, in quanto prova già prodotta nel precedente grado di giudizio, dovrebbe essere impugnata nel ricorso in appello (tra l'altro...) quella parte della sentenza di primo grado nella quale i giudici tributari si sono espressi con riferimento alla valutazione delle prove prodotte nel giudizio. Spetterà poi ai giudici di secondo grado esprimersi in merito a tale motivo di impugnazione.
Ti saluto.
 
Bene. Il vostro consiglio è interessante.
Ma, in che modo si può fare la ricerca di un atto di compravendita aventi caratteristiche similari? Forse lo dobbiamo commissionare ad un geometra?
 
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