Chiedo gentilmente una informazione inerente le società di mutuo soccorso. L’art.43 del D.lgs n. 117/2019 stabilisce che:Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di
entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga
all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.
Si chiede se non essendo ancora stato istituito il RUNTS una società di mutuo soccorso che non si è trasformata entro il 02/08/2020 possa ancora farlo ed iscriversi al RUNTS senza perdere quindi la qualifica e dover devolvere il patrimonio. Nel RUNTS ci sarà una specifica sezione delle società di mutuo soccorso quindi perchè trasformarsi, non possono iscriversi direttamente in quella sezione modificando lo statuto? Inoltre non doveva essere facoltativo iscriversi? In base all'art.43 non è facoltativo se perdono il patrimonio.
Per cortesia mi chiarite le idee?
entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga
all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.
Si chiede se non essendo ancora stato istituito il RUNTS una società di mutuo soccorso che non si è trasformata entro il 02/08/2020 possa ancora farlo ed iscriversi al RUNTS senza perdere quindi la qualifica e dover devolvere il patrimonio. Nel RUNTS ci sarà una specifica sezione delle società di mutuo soccorso quindi perchè trasformarsi, non possono iscriversi direttamente in quella sezione modificando lo statuto? Inoltre non doveva essere facoltativo iscriversi? In base all'art.43 non è facoltativo se perdono il patrimonio.
Per cortesia mi chiarite le idee?