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Società non operative

Didi

Utente
Una delle cause di esclusione dalla disciplina prevista per le società non operative è il trovarsi nel primo periodo d'imposta.

Leggo dalla Guida Pratica Fiscale Frizzera - Imposte dirette: "La normativa sulle società di comodo non si applica ai soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta o in quelli successivi se l'attività non sia stata avviata (es. perchè non ultimati gli impianti: v. circolare 26.2.1997 n. 48/E".

Sono andato a leggere la circolare, ed essa prevede che il non aver iniziato l'attività sia una "causa di non normale svolgimento dell'attività", che dal 2006 - a quanto ricordo - non viene riconosciuta "automaticamente" ma deve passare dall'istanza di interpello disapplicativo.

Secondo voi, ha ragione Frizzera o io? Ovvero, per far valere la causa di esclusione consistente nel mancato avvio dell'attività, va o non va presentata l'istanza?
 
Riferimento: Società non operative

Ciao se non ricordo male ho letto nelle guide del sole 24 ore che:

se hai una causa di esclusione presente nel quadro di unico non devi presentare l'istanza di interpello ma nel dubbio puoi presentarla....
Natalia
 
Riferimento: Società non operative

Secondo voi, ha ragione Frizzera o io? Ovvero, per far valere la causa di esclusione consistente nel mancato avvio dell'attività, va o non va presentata l'istanza?

Devi presentare istanza.
Ti copio-incollo dalla Circ. 5/2007:

L'istanza di disapplicazione ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8,
del D.P.R. n. 600 del 1973, puo' essere presentata in presenza delle
"oggettive situazioni" di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge n.
724 del 1994.
Piu' precisamente, si tratta di situazioni "...che hanno reso
impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei
proventi nonche' del reddito...".
Per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 109,
lett. h), della legge finanziaria 2007, le predette "oggettive situazioni"
legittimano la disapplicazione della disciplina delle societa' non
operative, prescindendo dal requisito della "straordinarieta'".
Il comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, nella
versione precedente alle modifiche apportate dal decreto legge n. 223 del
2006, escludeva direttamente tout court dall'applicazione della disciplina
delle societa' non operative anche i"soggetti che non si trovano in un
periodo di normale svolgimento dell'attivita'".
L'articolo 35, comma 15, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ha
eliminato dal novero delle cause di esclusione detta circostanza, per cui la
stessa puo' ora rilevare, sempre che cio' sia debitamente provato e
giustificato, come una delle possibili "oggettive situazioni" di cui al
comma 4-bis, del citato articolo 30.
I Direttori regionali potranno fare specifico riferimento alle
direttive impartite con la circolare 26 febbraio 1997, n. 48, in tema di
"periodo di non normale svolgimento dell'attivita'", al fine di disapplicare
la disciplina in esame con riguardo:
1) al periodo d'imposta da cui decorre la messa in liquidazione
volontaria ovvero l'inizio delle procedure di liquidazione coatta
amministrativa e fallimento;
2) ai periodi d'imposta successivi al primo, in cui il soggetto non
abbia ancora avviato l'attivita' prevista dall'oggetto sociale,
perche', ad esempio:
- la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento
dell'attivita' si e' protratta, per cause non dipendenti dalla
volonta' dell'imprenditore, oltre il primo periodo d'imposta;
- non sono state concesse le necessarie autorizzazioni
amministrative, pur essendo state tempestivamente richieste;
- viene svolta esclusivamente un'attivita' di ricerca propedeutica
all'esercizio di un'altra attivita' produttiva, sempre che la
stessa attivita' di ricerca non consenta, di per se', la produzione
di beni e servizi e la conseguente realizzazione di proventi.
Ai fini della disapplicazione della normativa sulle societa' di
comodo, si fa presente che le descritte situazioni di "non normale
svolgimento dell'attivita'", al pari di ogni altra oggettiva situazione,
dovranno essere oggetto, volta per volta, di un'analisi specifica da parte
dei Direttori regionale nell'ambito della valutazione generale della
posizione del contribuente.
Proprio perche' il periodo di non normale svolgimento dell'attivita'
non configura piu' una causa di esclusione apprezzabile autonomamente dal
contribuente, questi e' tenuto a presentare istanza di disapplicazione per
il riconoscimento della stessa, anche nel caso in cui l'esimente,
manifestatasi antecedentemente alla data alla data di entrata in vigore del
decreto legge n. 223 del 2006 (4 luglio 2006), sia tutt'ora operante.
 
Riferimento: Società non operative

Grazie Tony.
Conosco la circ. 5/07, quello che mi chiedevo è se - al di là della posizione dell'Agenzia, molto chiara ma non vincolante - esistesse dottrina o giurisprudenza in linea con quanto asserito da Frizzera.
 
Riferimento: Società non operative

Ma anche sul Frizzera è riportato che:

"Analoga disapplicazione deve essere richiesta nell’ipotesi di «periodo
di non normale svolgimento dell’attività» che, prima del D.L. 223/2006, operava come causa di esclusione automatica dalla normativa sulle società di comodo."
 
Riferimento: Società non operative

Il passo che ho riportato è a pag. 162 della Guida Pratica - Imposte dirette 2/2009.

Stando a quanto sembra sostenere il Frizzera, quindi, il mancato avvio dell'attività opererebbe quale causa di esclusione automatica dalla disciplina (infatti è accomunata a quella relativa al primo periodo d'imposta ed alle altre previste dalla legge), per la quale, anaogamente alle altre, non sarebbe necessario presentare l'istanza, ma solo indicare la relativa causa in Unico. Almeno questo si legge nella Guida...
 
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