Riferimento: SISTRI-settore edile!
Il Ministero dell'ambiente ha recentemente emanato un decreto che oltre istituire la proroga di 30 giorni dei termini per l'iscrizione al sistema SISTRI, integra e modifica alcune parti del decreto istitutivo del sistema.
Lo scorso 27 febbraio è stato pubblicato il Decreto Ministeriale che modifica ed integra il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Le principali novità riguardano:
a) iscrizione al sistema
b) modelli di iscrizione e schede di gestione
c) definizione di delegato
d) attività di trasporto
e) trasporto di propri rifiuti
f) impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani
a) iscrizione al sistema
Sono prorogati di 30 giorni i termini (inizialmente previsti al 28 febbraio e 30 marzo) per l'iscrizione al sistema (art. 1). Pertanto le nuove scadenze sono:
- primo gruppo- entro il 30 marzo per:
produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti;
produttori iniziali di rifiuti pericolosi che sono iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei propri rifiuti (art. 212, c. 8 del D.Lgs. 152/2006), con più di 50 dipendenti;
imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g) dell'art. 184, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, con più di 50 dipendenti;
commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (di cui all’art. 212, comma 5 del D.Lgs. 152/2006);
imprese e enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
comuni, enti e imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania;
in caso di trasporto intermodale:
terminalisti concessionari dell'area portuale, raccomandatari marittimi e imprese portuali ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o del successivo trasporto;
responsabili degli uffici di gestione merci e operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, interporti e impianti di terminalizzazione e scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
- secondo gruppo - entro il 29 aprile per:
imprese e enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi quelli che effettuano il trasporto dei propri rifiuti ai sensi dell'art. 212, c. 8 del D.Lgs. 152/2006, che hanno un numero di dipendenti fino a 50;
imprese e enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g), dell'art. 184, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.
b) modelli di iscrizione e schede di gestione
Sono modificati i moduli d'iscrizione 1 e 2. Le iscrizioni già effettuate rimangono valide (art. 10).
Sono apportate alcune modifiche alle schede di gestione SISTRI di cui agli allegati II e III del decreto 17 dicembre 2009 (art. 8 comma 3).
c) definizione di delegato
Viene riformulata la definizione di Delegato ora inteso come: "il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura d'iscrizione alcun delegato, le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa" (art. 13).
d) attività di trasporto
Per le imprese di cui all'art. 212, comma 5 del D.Lgs. 152/06 in alternativa al dotarsi di un dispositivo USB per la sola Sede Legale, viene prevista la possibilità di richiedere un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unità locale.
Se l'impresa è già iscritta ma ritiene di usufruire di tale possibilità, deve richiedere gli ulteriori dispositivi rivolgendosi al numero verde 800 00 38 36.
e) trasporto di propri rifiuti
Si precisa che per le imprese di cui all'art. 212, comma 8, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza oltre al contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto dei rifiuti (art. 5).
f) impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani
Gli impianti comunali o intercomunali che ricevono rifiuti urbani e che effettuano in regime di autorizzazione solo operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15), devono iscriversi al SISTRI nella categoria "centro raccolta/piattaforma" versando un contributo pari a 500 euro indipendentemente dalla quantità gestita (art. 9).
Saluti.-:sun: