Gio.
Utente
E` entrato in vigore lo scorso 14 gennaio il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (vedi circolare n. 1034 del 02/02/2010) che ha istituito il nuovo sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), volto a sostituire gradualmente il formulario per il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
Per quanto riguarda le imprese edili, il SISTRI non si applica a quelle che producono rifiuti non pericolosi derivanti dall`attività di demolizione e costruzione (Esempio: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 09 04 etc.).
Invece le aziende edili che hanno la gestione dei rifiuti, ovvero hanno un’iscrizione provinciale per recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione sono obbligati ad iscriversi al SISTRI.
Anche le attività edili che producono rifiuti non pericolosi diversi da quelli da costruzione e demolizione e hanno piu’ di 10 dipendenti e rifiuti pericolosi indipendentemente dal numero di dipendenti, devono aderire al SISTRI.
Sono obbligati ad aderire al SISTRI i soggetti che fino ad oggi hanno dovuto tenere il registro di carico e scarico e presentare il MUD ai sensi degli articoli 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006, ossia:
coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
i commercianti e gli intermediari senza detenzione;
le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
le imprese e gli enti produttori iniziali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (art. 184, comma 3, lettere c), d) e g)) con più di dieci dipendenti.
Il decreto, inoltre, stabilisce che possono aderire al SISTRI su base volontaria le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all`art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006, vale a dire, tra gli altri, anche i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo di cui all`art. 184, comma 3 lettera b) del Codice dell`ambiente (art. 1 comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009).
Dal disposto normativo, quindi, si evince chiaramente che le imprese edili non sono tenute ad aderire al SISTRI, per la produzione di rifiuti non pericolosi derivanti dallo svolgimento della attivita` di demolizione e costruzione.
Tali rifiuti, infatti, non rientrano tra quelli per i quali prima il Codice dell`ambiente prevedeva l`obbligo della tenuta del MUD e del registro di carico e scarico ed ora il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 stabilisce l`adesione al SISTRI.
Del pari, si ricorda che non sussiste l`obbligo di adesione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti neanche per chi effettua attività di trasporto in conto proprio di materiali non pericolosi ai sensi dell`art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006: il decreto, infatti, prevede anche per questi soggetti una adesione volontaria e non obbligatoria.
Saluti.-:yes2:
Per quanto riguarda le imprese edili, il SISTRI non si applica a quelle che producono rifiuti non pericolosi derivanti dall`attività di demolizione e costruzione (Esempio: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 09 04 etc.).
Invece le aziende edili che hanno la gestione dei rifiuti, ovvero hanno un’iscrizione provinciale per recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione sono obbligati ad iscriversi al SISTRI.
Anche le attività edili che producono rifiuti non pericolosi diversi da quelli da costruzione e demolizione e hanno piu’ di 10 dipendenti e rifiuti pericolosi indipendentemente dal numero di dipendenti, devono aderire al SISTRI.
Sono obbligati ad aderire al SISTRI i soggetti che fino ad oggi hanno dovuto tenere il registro di carico e scarico e presentare il MUD ai sensi degli articoli 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006, ossia:
coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
i commercianti e gli intermediari senza detenzione;
le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
le imprese e gli enti produttori iniziali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (art. 184, comma 3, lettere c), d) e g)) con più di dieci dipendenti.
Il decreto, inoltre, stabilisce che possono aderire al SISTRI su base volontaria le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all`art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006, vale a dire, tra gli altri, anche i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo di cui all`art. 184, comma 3 lettera b) del Codice dell`ambiente (art. 1 comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009).
Dal disposto normativo, quindi, si evince chiaramente che le imprese edili non sono tenute ad aderire al SISTRI, per la produzione di rifiuti non pericolosi derivanti dallo svolgimento della attivita` di demolizione e costruzione.
Tali rifiuti, infatti, non rientrano tra quelli per i quali prima il Codice dell`ambiente prevedeva l`obbligo della tenuta del MUD e del registro di carico e scarico ed ora il decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 stabilisce l`adesione al SISTRI.
Del pari, si ricorda che non sussiste l`obbligo di adesione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti neanche per chi effettua attività di trasporto in conto proprio di materiali non pericolosi ai sensi dell`art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006: il decreto, infatti, prevede anche per questi soggetti una adesione volontaria e non obbligatoria.
Saluti.-:yes2: