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Sgravio Contributivo Triennale L. 190/2014 SUD

Leb

Utente
Chiedo un chiarimento in merito agli sgravi contributivi previsti dalla Legge 190/2014 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016 da datori di lavoro privato (imprese e professionisti) con sede nelle Regioni del Sud d'Italia:
è confermato solo per queste regioni lo sgravio del 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro e per il periodo di tre anni decorrente dall'assunzione?
O anche vale il generale esonero contributivo per un massimo di 24 mesi e pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro (con un tetto massimo annuo di 3.250 euro)?
 
A oggi la misura è quella prevista per le altre Regioni.

Tuttavia, vi era un impegno ad un non meglio precisato incremento in favore delle regioni del sud, comunque condizionato sia a un decreto del presidente del consiglio dei ministri che a una autorizzazione da parte della commissione europea.
 
Grazie Domenico.
Volevo chiedere un'ulteriore informazione, tenuto conto anche di quanto scritto sopra e della situazione non proprio chiara per i datori di lavoro del Sud.
Ho il caso di un'impresa che deve procedere ad assumere un lavoratore che ha appena terminato il tirocinio semestrale del programma Garanzia Giovani.
Dato che con l'assunzione sono previsti sgravi contributivi, chiedo di sapere se i suddetti incentivi (cosiddetti "bonus occupazionale" GAGI) siano cumulabili con lo sgravio previsto dalla Legge 190/2014.
Riporto di seguito quanto scritto sul sito di Garanzia Giovani in merito alla questione:
"Il bonus è, poi, cumulabile con gli altri incentivi alle assunzioni. In particolare, dopo il Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 n.11 è previsto che qualora si tratti di agevolazioni cosiddette "selettive", rivolte a specifiche categorie di lavoratori o di datori di lavoro, la cumulabilità tra i due benefici non potrà comunque superare il 50 per cento dei costi salariali. "

Aggiungo anche che nella Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014 si legge:
"Ai sensi dell’art. 7, co. 3, del decreto, l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, siano essi di natura economica o contributiva.

In considerazione del carattere inderogabile della normativa previdenziale, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione della “garanzia giovani” e di sgravi contributivi in senso stretto (es.: sgravi per l’assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi ex art. 8, co. 9, l. 407/1990, sgravi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ex l. 223/1991, sgravi ex art. 4, commi da 8 a 11, l. 92/2012), dovranno essere applicati gli sgravi in senso stretto; laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione della “garanzia giovani” e di altri benefici non contributivi in senso stretto – anche se concretamente fruibili mediante conguaglio nelle denunce contributive (es.: benefici per l’assunzione di giovani genitori ex Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010, di giovani tout court ex art. 1 dl 76/2013) - il datore di lavoro potrà scegliere quale incentivo chiedere.
"
 
Ultima modifica:
Allora leb, la circolare Inps nr. 17-2015 ( P.7, lett.d) proprio in forza del decreto da te citato, rende possibile cumulare l’incentivo “Programma Garanzia Giovani” con l’esonero contributivo triennale ( oggi biennale) non risultando modificato nella parte di interesse dalla legge di stabilità 2016.

Saluti domenico

Circolare numero 17 del 29-01-2015
 
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