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separazione e fisco

camelia

Utente
gentili amministratori,
in sede di separazione ci sono degli accorgimenti precisi per poi ottenere agevolazioni fiscali relative ai figli?
Per avere gli assegni familiari e le detrazioni irpef occorre che i figli siano affidati esclusivamente al genitore presso il quale saranno collocati?
Grazie
 
Riferimento: separazione e fisco

Nel caso di separazione gli assegni familiari sono corrisposti al coniuge a cui i figli sono affidati. Oppure se c’è un affidamento congiunto dei coniugi sono corrisposti ai due coniugi in ugual misura.
Per le detrazioni, nei casi di separazione con affidamento congiunto dei figli, è ripartita nella misura del 50% per ciascun. I coniugi possono far si che la detrazione venga attribuita interamente al genitore che ha il reddito più elevato con il successivo riversamento dell’importo spettante al genitore che non ne può fruire.
 
Riferimento: separazione e fisco

Non sono esperto, ma mi risulta che riguardo agli assegni famigliari, vengono corrisposti solo al coniuge nel cui stato di famiglia sono iscritti i figli -in pratica dove vivono i figli- anche se con affidamento congiunto.
Riguardo alle detrazioni, invece, è corretta la ripartizione al 50% ma previo accordo tra i due coniugi. (attenzione a non detrarre entrambi al 100% ! ! ! )
 
Riferimento: separazione e fisco

La legge finanziaria per il 2007 ha modificato l’art.12 del TUIR, nel seguente modo
La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.
 
Riferimento: separazione e fisco

Grazie per la risposta precisa e solerte che però mi apre delle voragini di ignoranza:
- cosa si intende per detrazione? o meglio, è diversa dal rimborso irpef?
- l'accordo fra i coniugi che voi citate deve esere formalizzato? come?
- come si richiedono gli assegni familiari?
- visto che la maggior parte delle spese mediche la sostengo io ma le fatture sono intestate ai miei figli posso avere solo io il rimborso nel 730 senza incorrere in sanzioni?
- e ancora, visto che non ho capito nulla della finanziaria citata, non sarebbe meglio rinunciare all'affido congiunto e condiviso visto che i ragazzi sono grandi (uno maggiorenne e l'altro lo sarà fra mon molto) e ciò anche pensando all'isee ?
Vi ringrazio infinitamente fin d'ora
 
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Riferimento: separazione e fisco

La legge finanziaria per il 2007 ha modificato l’art.12 del TUIR, nel seguente modo
La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.


...Grazie per la risposta precisa e solerte che però mi apre delle voragini di ignoranza:
- l'accordo fra i coniugi citata nella finanziaria deve esere formalizzato? come?
- come si richiedono gli assegni familiari?
- visto che la maggior parte delle spese mediche la sostengo io ma le fatture sono intestate ai miei figli posso avere solo io il rimborso nel 730 senza incorrere in sanzioni?
- e ancora, visto che non ho capito nulla della finanziaria citata, non sarebbe meglio rinunciare all'affido congiunto e condiviso visto che i ragazzi sono grandi (uno maggiorenne e l'altro lo sarà fra mon molto) e ciò anche pensando all'isee ?
Vi ringrazio infinitamente fin d'ora
 
Riferimento: separazione e fisco

La legge finanziaria per il 2007 ha modificato l’art.12 del TUIR, nel seguente modo
La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa.


...Grazie per la risposta precisa e solerte che però mi apre delle voragini di ignoranza:
- l'accordo fra i coniugi citata nella finanziaria deve esere formalizzato? come?
- come si richiedono gli assegni familiari?
- visto che la maggior parte delle spese mediche la sostengo io ma le fatture sono intestate ai miei figli posso avere solo io il rimborso nel 730 senza incorrere in sanzioni?
- e ancora, visto che non ho capito nulla della finanziaria citata, non sarebbe meglio rinunciare all'affido congiunto e condiviso visto che i ragazzi sono grandi (uno maggiorenne e l'altro lo sarà fra mon molto) e ciò anche pensando all'isee ?
Ti ringrazio infinitamente fin d'ora

(forse ho fatto un pò di pasticci nel mandare il messaggio)
 
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