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Sentenza cartella muta

pier

Utente
Salve a tutti,
non riesco a trovare la sentenza CTR Lazio n. 230/2008 "disapplicazione dell'art. 36 co. 4-ter D.L. 248/2007" qualcuno può aiutarmi.
Grazie a tutti e buon lavoro
 
Riferimento: Sentenza cartella muta

Eccola. Kob

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Sent. n. 230 del 22 aprile 2008 (dep. il 21 maggio 2008) della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. I - Pres. Varrone, Rel. Panzini

Fatto - La E. I. Spa chiedeva la declaratoria di nullità della cartella
esattoriale n. 097 2006 00394819 79, emessa ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R.
600 del 1973, relativa alla iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia
dell'Entrata, Ufficio di Roma 6, di IRPEF addizionale regionale, IRPEF e
sostituti d'imposta per l'anno 2000, per complessivi euro 71.389,80.
La società in particolare sosteneva la carenza di motivazione dell'atto,
l'omessa notificazione da parte dell'Ufficio della comunicazione di
irregolarità prevista dal comma 3 dell'art. 36 bis, la violazione dei
termini sia di formazione e emissione del ruolo che di quelli della notifica
dell'atto e l'illegittimità nel caso a quo della procedura contemplata dal
ripetuto art. 36 bis.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n.
202/12/2007 depositata il 6.6.2007, ha accolto il ricorso in base alla sola
considerazione della tardiva consegna dei ruoli.
L'Agenzia delle Entrate , Ufficio di Roma 5, non condividendo in fatto e
in diritto le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici, ha
proposto appello richiamandosi alle disposizioni introdotte dalla legge n.
156 del 2005, di conversione del decreto legge n. 106 del 2005, in base alle
quali, appunto, il proprio operato è corretto, trattandosi di cartella
esattoriale notificata il 16.5.2006, riguardante la iscrizione a ruolo di
imposte riferite alla dichiarazione dell'anno 2000, presentata, quindi
nell'anno 2001, e pertanto entro il termine di cinque anni previsto dalla
stessa normativa.
La Società, difesa dal Dott. Costantino Camerata, si è costituita in
giudizio, lamentando la mancata indicazione del nominativo del funzionario
responsabile del procedimento sulla cartella di pagamento contestata, con
riguardo alla ordinanza della Corte Costituzionale n. 377 del 2007, per cui
sollecita la conferma della sentenza appellata.
Con successiva memoria aggiuntiva deduce l'illegittimità delle
disposizioni introdotte dall'art. 4-ter della legge 28.2.2008, n. 31, in
quanto in violazione dell'art. 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del
contribuente).
Pertanto, conferma la richiesta di annullare la cartella esattoriale a
qua.
L'agenzia delle Entrate competente, con memoria illustrativa ex art. 32
decreto lgs 546 del 1992, contesta i motivi addotti dalla società con l'atto
di controdeduzioni, poiché, trattandosi di nuovi motivi, violano il disposto
di cui all'art. 57, comma 1, del richiamato decreto lgs.
Sollecita, pertanto, l'accoglimento delle proprie richieste, con
vittoria delle spese e degli onorari di giudizio.

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Fine prima parte
 
Riferimento: Sentenza cartella muta

seconda parte

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Diritto - La contribuente società con il ricorso introduttivo lamentava,
tra l'altro, la violazione e falsa applicazione delle norme inerenti i
termini relativi sia di formazione che emissione del ruolo nonché di quelli
della notifica dell'atto e la illegittimità della procedura prevista
dall'art. 36 bis DPR 600 del 1973.
I primi giudici hanno accolto tale richiesta, annullando la cartella
contestata.
Il Collegio non può condividere tale assunto, in relazione alle
disposizioni introdotte dalla legge n. 156 del 2005, di conversione del
decreto - legge n. 106 del 2005, così come ricordate dall'Ufficio.
Giova ricordare che la normativa in questione trova la sua origine nella
pronuncia della Corte Costituzionale n. 280 del 2005, in base alla quale è
stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 DPR 602 del
1973, come modificato dal decreto lgs. 193 del 2001, nella parte in cui non
prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il
concessionario deve notificare la cartella di pagamento delle imposte
liquidate ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600 del 1973.
Come è noto, la pronuncia in parola faceva espresso riferimento alla
soppressione del termine stabilito dall'art. 25 DPR 602 del 1973, attuata, a
decorrere dal 9.6.2001, dall'art. 1 del decreto lgs. 193 del 2001.
La Corte Costituzionale ha precisato che, con riferimento alla
formulazione dell'art. 24 DPR 602 del 1973, così come modificato dall'art.
10 del decreto lgs 46 del 1999, nella parte in cui sopprimendo il termine
dal quale decorre quella previsto dall'art. 25 citato, vanifica anche
quest'ultimo con il rendere indeterminato il dies a quo.
In ottemperanza ai dettami espressi dalla Corte, a disciplinare
definitivamente la materia de qua, anche con riferimento all'esatta
individuazione del termine per la notifica al Contribuente delle cartelle di
pagamento, è intervenuto il Legislatore con la ricordata legge n. 156 del
2005, apportando novità sostanziali alla normativa sulla riscossione dei
tributi.
Detta norma, disponendo l'abrogazione dell'art 17 e la modifica
dell'art. 25 del DPR 602 del 1973, ha stabilito nuovi termini per le
iscrizioni a ruolo e la notifica delle cartelle di pagamento per la
riscossione coattiva dei tributi.
In particolare, il comma 5-bis, aggiunto dalla legge 156 del 2005,
dettando una nuova disciplina in parte transitoria, ha stabilito che, per le
dichiarazioni presentate fino al 31.12.2001, proprio come la fattispecie
oggetto di appello, la notifica delle cartelle di pagamento doveva, a pena
di decadenza, essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Inoltre, ancor prima dell'entrata in vigore della più volte richiamata
legge 156 del 2005, la stessa Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza n. 21498 del 12.11.2004), investita della problematica inerente il
termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale al
contribuente, statuiva come per tale termine doveva farsi riferimento
all'art. 17 DPR 602 del 1973, ovvero al quinto anno successivo a quello
della presentazione della dichiarazione, non potendo il contribuente
rimanere indefinitivamente esposto alla pretesa tributaria.
Pertanto, considerato che la cartella impugnata riguarda talune imposte
dell'anno 2000, e che la sua dichiarazione è stata regolarmente presentata
durante l'anno 2001, il termine ultimo a pena di decadenza, sia in
considerazione del principio dettato dalla Suprema Corte, sia relativamente
a quanto stabilito dalla legge 156 del 2005, andava a scadere al 31 dicembre
dell'anno 2006, mentre la cartella impugnata veniva notificata alla
contribuente in data 16 maggio 2006, quindi antecedentemente al termine
ultimo così come stabilito dalla norma.
La Commissione osserva altresì, per quanto concerne il limite temporale
dell'azione dell'Ufficio finanziario, che la materia, dopo essere stata
oggetto di lunga disputa dottrinale e giurisprudenziale, circa la natura del
termine contemplato dall'art. 36/bis DPR 602 del 1973, ha avuto con la
ripetuta legge 156 del 2005, una definizione sistematica definitiva.
Pertanto, aderendo al dettato normativo delle norme appena richiamate,
il Collegio ritiene che la iscrizione a ruolo, secondo la sola procedura del
suddetto art. 36/bis, in quanto unico atto con il quale la pretesa erariale
viene portata a conoscenza del contribuente, deve avere carattere
accertativo in senso lato e deve quindi, soggiacere a termini di decadenza a
tutela dei diritti del contribuente, ma, altresì, del primario interesse
della certezza del diritto, affinché l'esercizio del potere impositivo sia
esercitato correttamente.
Conseguentemente devesi attribuire rilevanza non solo ai termini di cui
al citato art. 36/bis ma a tutta la procedura di notificazione e riscossione
dell'obbligazione tributaria per ovvia esigenza di completezza del sistema
dei termini.
Ciò premesso, è di tutta evidenza che nella fattispecie in esame, la
contestata cartella è stata notificata al contribuente entro i termini
ultimi di cui all'art. 25 D.P.R. 602 del 1973, così come disciplinati dalla
legge 156 del 2005, per cui essa risulta sotto tale profilo perfettamente
legittima.
In ordine poi, all'applicazione retroattiva della disposizione di cui
alla legge 156 del 2005, il Collegio, uniformandosi al giudizio univoco
della Suprema Corte di cassazione (sentenze nn. 26105 11435 del 2005), è
dell'avviso che la normativa stessa ha carattere transitorio e come tale va
applicata, tra l'altro a quelle situazioni, quali la presente, ancora sub
iudice, poiché è necessario dare ad ogni disposizione di legge una
interpretazione conforme ai principi costituzionali.
Nel ricorso introduttivo, peraltro, la Società aveva rilevato la carenza
di motivazione dell'atto impugnato, riproposta anche in questa sede, con
riguardo in particolare alla omessa indicazione sulla cartella di pagamento
del nominativo del responsabile del procedimento di riscossione, e che
quindi, diversamente da quanto affermato dall'Ufficio, non costituisce un
nuovo motivo in violazione dell'art. 57, comma 1, del decreto lgs. 546 del
1992.
Nel frattempo la Corte costituzionale ha affrontato la problematica in
questione, per cui ha emesso l'Ordinanza n. 377/07 con la quale in sostanza,
in ordine alla sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.
7, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212 (disposizioni in
materia di statuto del diritto del contribuente), nella parte in cui prevede
che gli atti dei concessionari della riscossione "devono tassativamente
indicare", fra l'altro, il responsabile del procedimento, è stata sancita
"la manifesta infondatezza della questione della legittimità".

Successivamente è intervenuto il Legislatore, con l'articolo 4-ter della
legge 29 febbraio 2008, n. 31, uniformandosi a quanto statuito dalla Corte
Costituzionale, stabilendo che a decorrere dal 1° giugno 2008 sulle cartelle
è necessario indicare sia il nominativo del responsabile del procedimento di
iscrizione, nonché quello di emissione e notificazione della cartella, e che
comunque non costituisce motivo di nullità della cartella per i ruoli
consegnati prima del mese di giugno 2008.
Ora si tratta di verificare se la citata normative, con la quale, tra
l'altro, si introducono effetti dispositivi anche per il passato, si ponga o
meno in contrasto con il comma 1, dell'art. 3 della legge n. 212 del 2000.
Il collegio è del parere che le norme contenute nello Statuto del
Contribuente, pur non avendo rilevanza costituzionale, assumono una
importanza del tutto particolare nell'ambito della legislazione tributaria
ed una sostanziale superiorità rispetto ad altre disposizioni vigenti in
materia. Questa considerazione porta a ritenere che, l'unico rimedio
giuridico, non può che essere quello della disapplicazione della noma che è
in contrasto con quella a forza privilegiata dello Statuto.
Ciò determina, pertanto, secondo il Collegio, che le richiamate
disposizioni retroattive della legge n. 31 del 2008 debbono essere disattese
perché in evidente contrasto con i principi della ragionevolezza e della
irretroattività così come stabiliti dalla più volte richiamata legge n. 212
del 2008. In tali sensi la sentenza n. 720/39/07 di questa Commissione
tributaria Regionale, Sezione distaccata di Latina.
Quindi, uniformandosi al principio fissato dalla Corte Costituzionale
con l'Ordinanza n. 377 del 2007, la Commissione, respingendo l'appello
dell'Ufficio, afferma la illegittimità della cartella a qua perché priva
della indicazione del responsabile del procedimento.
Lo considerazione della peculiarità della materia in trattazione, le
spese processuali restano compensate tra le parti.

P.Q.M. - Respinge l'appello dell'Ufficio. Spese compensate
 
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