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schede ricaricabile e C.

RONICO

Utente
Mi sembra di aver capito da un articolo del Sole che se tracciabili ed inerenti sono deducibili le spese relative alle ricariche per la telefonia mobile. Se così non è più necessaria la tassa di concessione governativa??
:confused:
 
Riferimento: schede ricaricabile e C.

sulle ricariche non è mai stata dovuta la tassa di concessione governativa..
le detrai prima al 50% e poi, dal 2008 all'80%
ovviamente l'acquisto deve essere documentato:
- dalla ricevuta bancomat ove compare il tuo numero di cellulare e riscontro nell'estratto conto
- fattura di chi ti vende la ricarica
- ricevuta della ricarica online
- fattura rilasciata dal gestore telefonico su richiesta

ciao
 
Riferimento: schede ricaricabile e C.

Scusa Alberto, intendevo dire che la tassa di concessione governative fosse dovuta SOLO per poterle portare in deduzione dal reddito professionale e non altrimenti.
 
Riferimento: schede ricaricabile e C.

già, peccato però che quell'articolo non sia aggiornato :D

ciao
 
Riferimento: schede ricaricabile e C.

circ 47/08

Ricariche cellulari – deducibilità

D. Le spese per l'acquisito di ricariche telefoniche o schede prepagate connesse all'uso dei telefoni cellulari utilizzati nello svolgimento dell'attività professionale sono deducibili nel limite dell'80% dal reddito del professionista?

R. L'art. 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007 – attraverso la modifica dell'art. 54, comma 3-bis, del Tuir,) ha fissato anche per i lavoratori autonomi all'80% il limite di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio nonché delle spese di impiego e di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
Nella risoluzione 17 maggio 2007, n. 104/E è stato evidenziato che i suddetti limiti fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile, sempre che utilizzata nell'ambito dell'attività professionale o artistica, nonché per i beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la connessione telefonica operata nell'ambito dell'attività artistica o professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.
Stante il tenore della norma, devono essere ricondotte nell'ambito delle spese deducibili anche quelle sostenute per l'acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede prepagate trattandosi di costi relativi all'impiego dei servizi telefonici. Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti costi siano connotati dei requisiti della inerenza (all'attività professionale o artistica svolta) e della tracciabilità della spesa (che sia stata effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di pagamento utilizzate).

saluti
 
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