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scelta del locatore per contratto di locazione

270 bis

Utente
Un soggetto proprietario di un immobile ,
può intestare contratto di locazione riportando come locatore non sè ma suo figlio?
Ciò, in quanto il figlio avrebbe un accumulo di reddito complessivo tale per cui potrebbe dedurre ulteriori spese ect....
O, invece , puo' avvenire cio' solo se l'immobile fosse di proprietà del figlio?
Grazie
 
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Contratto di Locazione: il locatore pu essere non proprietario

Non proprietario - Il Sole 24 ORE

Dunque, assodata la non coincidenza tra proprietario e locatore, occorre dimostrare la disponibilità giuridica del bene da parte del locatore non-proprietario.
Io la dimostrerei con un contratto di comodato gratuito verbale, tra padre e figlio; o al massimo un comodato con forma scritta e registrazione all'ade per la data certa, pagando un'imposta in termine fisso (se non ricordo male pari a euro 168,00). Dopo di che il figlio, avendo la disponibilità di fatto e giuridica (comodato registrato) dell'immobile, può configurarsi come locatore non proprietario e godere dei frutti della locazione, denunciandoli lui in sede dichiarativa.

saluti
 
il reddito verrebbe dichiarato dal padre, nel momento in cui risultasse lui il locatore del rapporto locatizio. Dal momento che è il figlio a configurarsi come locatore e in quanto tale rappresenta il beneficiario dei canoni di locazione, allora sarà il figlio-locatore a dover dichiarare la percezione dei canoni.

saluti
 
Il figlio deve essere titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile
o proprietario o usufruttuario
Nel caso su esposto non e' ammesso nessuna imputazione dei canoni al figlio bensi al padre proprietario
Ciao
 
Il figlio deve essere titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile
o proprietario o usufruttuario
Nel caso su esposto non e' ammesso nessuna imputazione dei canoni al figlio bensi al padre proprietario
Ciao

Per assumere la qualità di locatore non è necessario avere un diritto reale sulla cosa, in quanto il contratto di locazione ha natura personale e prescinde dall'esistenza e dalla titolarità da parte del locatore di un diritto reale sul bene, essendo sufficiente che egli ne abbia la disponibilità, la quale, tuttavia, dev'essere giuridica e non di mero fatto, cioè deve avere la sua genesi in un rapporto o titolo giuridico atto a giustificare il potere del locatore di trasferire al conduttore la detenzione ed il godimento del bene

fonte: overlex.com

Pertanto nel caso prospettato, è possibile imputare i canoni di locazione al figlio, purchè, a mio modo di vedere, il figlio medesimo abbia la disponibilità (cosa diversa dalla titolarità) giuridica del bene, ad esempio con un contratto di comodato gratuito registrato.

saluti
 
Non sono d'accordo
L'ADE ha dato risposta ad un interpello con risoluzione n.394/E

i redditi fondiari "concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale...".
Il comodato d'uso, disciplinato dal Codice civile, è un contratto che trasferisce solo un diritto "personale" di godimento del bene e non anche il possesso in virtù di un diritto "reale", che resta, quindi, in capo al proprietario. Pertanto, spiega la direzione Normativa e contenzioso, se il comodatario, in questo caso la moglie dell'istante, stipula un contratto di locazione, il proprietario-comodante dell'immobile diventa titolare del reddito che ne deriva e quindi soggetto al pagamento della relativa Irpef.


La moglie comodataria affitta, il marito (ac)comodante paga le tasse FiscoOggi.it

Correggetemi se sbaglio.
Ciao
 
a me appare una risposta fornita ad un interpello volta a reprimere un tentativo di elusione.
infatti nel caso prospettato il marito fitta alla moglie esclusivamente per spogliarsi di un reddito. il contratto pertanto appare retto solo ed esclusivamente da motivazioni fiscali.
nel caso, invece, del quesito prospettato da 270bis il contratto di locazione veniva stipulato con un terzo.
ciao
 
Per la Ctr Lazio sentenza n. 1733 del 12 aprile 2022, è ammissibile un'autonoma imputazione del reddito rispetto al titolo reale di possesso, ove ne risulti concretamente differenziata la percezione. È possibile, infatti, attribuire il reddito non solo a un soggetto del tutto diverso rispetto al legittimo proprietario, ma anche solo ad alcuni dei comproprietari, che risultino effettivi locatori e percettori dei redditi di locazione. Secondo la Corte suprema, “Non vi è dubbio quindi che ai fini della disciplina del reddito derivante da contratto di locazione non possa essere applicata la regola che deriva dalla formula <<indipendentemente dalla percezione>>, che il legislatore ha inteso riservare (per le ragioni di cui già si è detto) a riguardo dei soli redditi fondiari... https://www.fiscooggi.it/rubrica/gi...-daffitto-va-nel-reddito-soltanto-chi-intasca. Ovviamente il titolare del diritto reale paga sulla rendita catastale rivalutata. saluti
 
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