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Sanzioni VIES

Riferimento: Sanzioni VIES

Non c'è nessuna sanzione.
Si incorre soltanto nella cancellazione dal VIES e ciò comporterà l'impossibilità di effettuare cessioni di beni/prestazioni di servizi senza applicare l'imposta mentre per gli acquisti intracomunitari, stando a quanto si è letto sulla stampa specializzata nei giorni scorsi, il contribuente sarebbe tenuto ad assolvere due volte l'imposta: una prima volta corrispondere l'IVA vigente nel paese del cedente/prestatore poiché costui, non vedendo la partita IVA dell'operatore italiano presente nel VIES, emetterà fattura con IVA ed una seconda volta corrispondere comunque l'IVA italiana poiché il fatto di non essere presente nel VIES non lo esclude dall'applicare l'IVA italiana in quanto in Italia si realizza il presupposto territoriale per l'applicazione dell'imposta. Inoltre al contribuente in questione è precluso chiedere il rimborso dell'IVA pagata nello stato UE del cedente/prestatore perché il rimborso compete solo quando è lì che si realizza il presupposto territoriale per l'applicazione dell'imposta.
Saluti.
 
Riferimento: Sanzioni VIES

La presentazione del modello Vies non è obbligatoria.

La sua mancata presentazione non è soggetta a sanzioni.

Semplicemente non sarà possibile per il contribuente compiere operazioni intracomunitarie.

ciao
 
Riferimento: Sanzioni VIES

Non c'è nessuna sanzione.
Si incorre soltanto nella cancellazione dal VIES e ciò comporterà l'impossibilità di effettuare cessioni di beni/prestazioni di servizi senza applicare l'imposta mentre per gli acquisti intracomunitari, stando a quanto si è letto sulla stampa specializzata nei giorni scorsi, il contribuente sarebbe tenuto ad assolvere due volte l'imposta: una prima volta corrispondere l'IVA vigente nel paese del cedente/prestatore poiché costui, non vedendo la partita IVA dell'operatore italiano presente nel VIES, emetterà fattura con IVA ed una seconda volta corrispondere comunque l'IVA italiana poiché il fatto di non essere presente nel VIES non lo esclude dall'applicare l'IVA italiana in quanto in Italia si realizza il presupposto territoriale per l'applicazione dell'imposta. Inoltre al contribuente in questione è precluso chiedere il rimborso dell'IVA pagata nello stato UE del cedente/prestatore perché il rimborso compete solo quando è lì che si realizza il presupposto territoriale per l'applicazione dell'imposta.
Saluti.

Una precisazione per quanto riguarda le CESSIONI. Il commercialista, nonostante sapesse che opero spesso con l'estero, si è dimenticato di presentare istanza per l'iscrizione al VIES.

Ora, il problema è che DEVO comunque fare cessioni intracomunitarie; anzi, mi hanno pure già pagato e logicamente la fattura devo farla, altrimenti divento evasore.

Leggo dal post di Rocco che la mancata iscrizione al VIES comporterebbe l'impossibilità di effettuare cessioni senza applicare l'imposta; siamo sicuri? Anche nel caso che il committente estero sia regolarmente presente nel VIES? Capisco la ratio del caso inverso (cessioni a committente non VIES enabled) ma non capisco da cosa discenderebbe nel caso che il committente sia iscritto al VIES, poiché ho comunque modo di verificare interrogando il VIES che il committente è soggetto passivo di imposta nel suo paese.

Certo, operando da cedente senza essere iscritto al VIES sarei "abusivo" ma ritengo - spero - che potrei sanare facilmente con ravvedimento operoso. Quel che mi preoccupa è più che altro il discorso sull'IVA, perché il committente che mi ha appunto anche già pagato, mi ha pagato senza IVA (la pagherà lui nel suo paese) e non vorrei doverla pagarla anche io in Italia.

Mi chiarite?
 
Riferimento: Sanzioni VIES

Se effettui spesso cessioni intracomunitarie, probabilmente negli anni scorsi hai presentato degli intrastat, oltre alla dichiarazione iva.
In questo caso, probabilmente non era affatto necessario presentare l'istanza per il Vies: dovresti essere iscritto già.
Prima di preoccuparti più di tanto, hai verificato se sei presente nell'elenco?
 
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