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Salute&Sicurezza sul lavoro.- Proroga di termini.-

Gio.

Utente
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 18 dicembre u.s., ha approvato un Decreto Legge recante proroga di termini legislativi in scadenza.
Il provvedimento - nella versione in entrata al Consiglio dei Ministri - differisce alcuni termini previsti dal D.Lgs n. 81/2008, a suo tempo in parte già rinviati con la legge n. 129/2008, art. 4, commi 2 e 2bis.
In particolare, verrebbero prorogati al 16 maggio 2009 gli adempimenti relativi a:
comunicazione all'Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r)
divieto delle visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a)
allegazione del DUVRI per i contratti di appalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31.12.2008 (art. 26, comma 3, terzo capoverso)
al 30 giugno 2009 gli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi (art. 306, comma 2).
Con riferimento al rinvio dei termini relativi alla comunicazione degli infortuni all’Inail a fini statistici ed al divieto di visite preassuntive, pur nella piena condivisione della necessità di una proroga, si mantengono le stesse riserve di coerenza normativa già espresse.
Riguardo al rinvio del termine per la valutazione dei rischi, si evidenzia che il nuovo differimento - come anche il precedente - riguarda esclusivamente le novità contenute nel D.Lgs n. 81/2008 e non anche la valutazione dei rischi come regolata dall’art. 4 del D.Lgs n. 626/1994, disciplina che rimane transitoriamente in vigore.
L’art. 306 del D.Lgs n. 81/2008, infatti, prevede espressamente che fino all’entrata in vigore delle nuove norme “continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti”.
Secondo quanto reso noto da Confindustria, nel corso della discussione in Consiglio dei Ministri, anche al fine di valorizzare il confronto in atto tra le parti sociali per il raggiungimento di un avviso comune in materia di salute e sicurezza, il Governo avrebbe deciso alcune modifiche alle ipotesi di proroga sopra indicate. In particolare:
il rinvio della valutazione dei rischi riguarderebbe solo la parte relativa allo stress lavoro correlato
sarebbe confermato il rinvio dell'obbligo di data certa per il documento di valutazione dei rischi
sarebbe confermato il rinvio del divieto delle visite preassuntive
sarebbe confermato il rinvio della comunicazione all'Inail a fini statistici dell'infortunio che comporta assenza superiore ad un giorno
non sarebbe confermato il rinvio dell'obbligo di allegazione del DUVRI al contratto di appalto.
In sostanza, quale che sia la versione finale, sembrerebbe previsto il rinvio della valutazione dello stress lavoro correlato, dell'obbligo di apporre una "data certa" (come regolata dal codice civile) al documento, della comunicazione a fini statistici all'Inail degli infortuni che comportano l'assenza superiore ad un giorno e del divieto di effettuare visite preassuntive.
Buon pomeriggio.-
 
Riferimento: Salute&Sicurezza sul lavoro.- Proroga di termini.-

"In particolare, verrebbero prorogati al 16 maggio 2009 gli adempimenti relativi a:
comunicazione all'Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r)
divieto delle visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a)
allegazione del DUVRI per i contratti di appalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31.12.2008 (art. 26, comma 3, terzo capoverso)
al 30 giugno 2009 gli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi (art. 306, comma 2)."


In merito alla data certa, se ancora non è stata effettuata è possibile farlo ancora?Posso inserire una data certa fino al 30 giugno 2009 oppure no?
In caso negativo si rischia la sanzione senza possibilità di evitarla?
 
Riferimento: Salute&Sicurezza sul lavoro.- Proroga di termini.-

"In particolare, verrebbero prorogati al 16 maggio 2009 gli adempimenti relativi a:
comunicazione all'Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r)
divieto delle visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a)
allegazione del DUVRI per i contratti di appalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31.12.2008 (art. 26, comma 3, terzo capoverso)
al 30 giugno 2009 gli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi (art. 306, comma 2)."


In merito alla data certa, se ancora non è stata effettuata è possibile farlo ancora?Posso inserire una data certa fino al 30 giugno 2009 oppure no?
In caso negativo si rischia la sanzione senza possibilità di evitarla?

In realta si sta' valutando un altra proroga al 16.08.2009 perche' entro quella data dovrebbe uscire il decreto che toglie la data certa
Comunicazione all'Inail non da attuare.-
Una buona giornata.-:sun:
 
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