Il quesito è troppo sintetico per esprimere giudizi di convenienza alla rivalutazione (è materia variegata).
In generale per persona fisica comunque si rivalutano i terreni
Se si parla di terreni la rivalutazione è conveniente se si procede alla cessione di "terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria" (senza esecuzione di opere), se è tereno lottizzato (con opere eseguite) la rivalutazione può non essere conveniente.
Attenzione a non diventare impresa se esegui troppe opere perchè il tutto diventa reddito d'impresa non più reddito diverso.
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comma 496.
In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.