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rivalsa iva

ant.manna

Utente
Rivalsa I.V.A. su lavori pubblici

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Sono il legale rappresentante di una s.r.l. che opera nel settore delle costruzioni edili.
Ho ricevuto, relativamente agli anni 2004 e 2005, un invito a depositare, presso l'Agenzia dele Entrate competente, i documenti fiscali, tutti, compresi i contratti di appalto.
Dall'esame delle documentazioni il Funzionario ha eccepito, oltre ad alcune presunzioni circa la bassa redditività, l'errata applicazione dell'IVA (10% in luogo del 20%) relativa ad alcuni lavori svolti per conto del Ministero LL.PP. addebitandomi la differenza unitamente a sanzioni ed interessi.
Tenuto conto che da approfondimenti in materia ho verificato la corretteza della richiesta del Funzionario, vorrei conoscere le possibiltà che ho di recuperare detta imposta, addebitandola al Committente, in caso dovessi concordare, a seguito di adesione in sede di contraddittorio, il dovuto pagamento.
Grazie.
 
Riferimento: rivalsa iva

Secondo, me puoi fare una nota di addebito di sola IVA per la differenza non addebitata a suo tempo, indicando fattuta per fattura con iva carente, il tutto in base all' Art 26 DPR 633/72 1° comma.

Credo che vada bene anche in funzione della cicolare ade del 22 maggio 2008 n.212 E che tratta proprio questo argomento, in caso diverso, ma estendibile analogicamente, sempre a mio parere, al tuo in particolare.

Ciao
 
Riferimento: rivalsa iva

Se riesci a fartela pagare tanto meglio, ma ricorda che non ne avresti diritto.
"Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore
imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei
confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi
" (art. 60, comma 7, DPR n. 633/72).
Ciao.
 
Riferimento: rivalsa iva

Rivalsa I.V.A. su lavori pubblici

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Sono il legale rappresentante di una s.r.l. che opera nel settore delle costruzioni edili.
Ho ricevuto, relativamente agli anni 2004 e 2005, un invito a depositare, presso l'Agenzia dele Entrate competente, i documenti fiscali, tutti, compresi i contratti di appalto.
Dall'esame delle documentazioni il Funzionario ha eccepito, oltre ad alcune presunzioni circa la bassa redditività, l'errata applicazione dell'IVA (10% in luogo del 20%) relativa ad alcuni lavori svolti per conto del Ministero LL.PP. addebitandomi la differenza unitamente a sanzioni ed interessi.
Tenuto conto che da approfondimenti in materia ho verificato la corretteza della richiesta del Funzionario, vorrei conoscere le possibiltà che ho di recuperare detta imposta, addebitandola al Committente, in caso dovessi concordare, a seguito di adesione in sede di contraddittorio, il dovuto pagamento.
Grazie.




Quantunque siano iniziate le verifiche, la disposizione citata da “troppe tasse” (art. 60, u.c. decreto iva) non sembra precludere al cedente o prestatore la possibilità di emettere o variare la fattura, esercitando la rivalsa, prima della notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica.
Credo tuttavia che, trattandosi dei periodi d’imposta 2004 e 2005, l’azione di rivalsa non possa essere esercitata per decorrenza del termine entro cui il cessionario può dedurre l’imposta ex art. 19, comma 1, del decreto iva (dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello durante il quale l’operazione è stata effettuata).

Saluti
T.
 
Riferimento: rivalsa iva

Quantunque siano iniziate le verifiche, la disposizione citata da “troppe tasse” (art. 60, u.c. decreto iva) non sembra precludere al cedente o prestatore la possibilità di emettere o variare la fattura, esercitando la rivalsa, prima della notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica.
Credo tuttavia che, trattandosi dei periodi d’imposta 2004 e 2005, l’azione di rivalsa non possa essere esercitata per decorrenza del termine entro cui il cessionario può dedurre l’imposta ex art. 19, comma 1, del decreto iva (dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello durante il quale l’operazione è stata effettuata).

Saluti
T.

In verità la Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate, con una nota del 31/1/2006 (commentata su Italia Oggi del 14/2/2006, pag. 39), ha precisato, in contrasto con un precedente orientamento, che per far scattare il divieto di cui all’articolo 60, ultimo comma, del dpr 633/72, è sufficiente l’inizio di un’attività di controllo (verbale di constatazione).

Tuttavia, leggendo il quesito, pare in realtà di capire che l'accertamento/rettifica ci sia già stato (si parla infatti di imposta, sanzioni ed interessi).
 
Riferimento: rivalsa iva

In verità la Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate, con una nota del 31/1/2006 (commentata su Italia Oggi del 14/2/2006, pag. 39), ha precisato, in contrasto con un precedente orientamento, che per far scattare il divieto di cui all’articolo 60, ultimo comma, del dpr 633/72, è sufficiente l’inizio di un’attività di controllo (verbale di constatazione).

Tuttavia, leggendo il quesito, pare in realtà di capire che l'accertamento/rettifica ci sia già stato (si parla infatti di imposta, sanzioni ed interessi).



Beh, in verità, nel quesito avrebbe potuto usare anche termini impropri: <<<ha prodotto documenti... il funzionario ha eccepito...>>> potrebbe trovarsi, ancora nella fase di discussione, ma non è questo il problema...

Certo è che certa amministrazione finanziaria ci ha abituati ad assistere a repentine inversioni di tendenza da un giorno all’altro. Con nota 31 gennaio 2006 ha ritenuto di modificare un proprio consolidato orientamento e questo è un tipico modo di “legiferare” dell’ ex vice-ministro... Chi ha dimenticato le determinazioni che assumeva con un semplice comunicato-stampa?
Sì, certo, è vero, conoscevo la detta nota, ma non credo che possa attribuirsi autorevole fondamento giuridico... non dimentichiamoci che smentisce, con un’interpretazione estensiva sul termine “accertamento” un consolidato orientamento della direzione delle finanze. Credo, quindi, che nelle sedi opportune il contribuente potrebbe far valere le proprie ragioni...
La norma parla di accertamento/rettifiche, non di una qualsiasi attività prevista dal Titolo IV del D.P.R. n. 633/1972.

Ma in ogni caso, l’ostacolo più grosso per esercitare un’eventuale azione di rivalsa nei confronti del cessionario è il decorso del termine entro il quale è possibile operare la detrazione a norma dell’art. 19, comma 1.

Saluti.
T.
 
Riferimento: rivalsa iva

Innanzitutto mi scuso per le imprecisioni relative all'esposizione del mio quesito. Preciso che mi è stato notifificato un invito a comparire per l'instaurazione del contraddittorio. Se ho ben capito una volta instaurato il contradditoorio mi precludo la possibilità di addebitare la maggiore IVA al Committente. Cosa mi conviene fare quindi?
 
Riferimento: rivalsa iva

Innanzitutto mi scuso per le imprecisioni relative all'esposizione del mio quesito. Preciso che mi è stato notifificato un invito a comparire per l'instaurazione del contraddittorio. Se ho ben capito una volta instaurato il contradditoorio mi precludo la possibilità di addebitare la maggiore IVA al Committente. Cosa mi conviene fare quindi?



Mi scusi ma non vorrei essere scortese, non vorrei ribadire, per la terza volta, il mio parere.

L’ultimo consiglio che Le posso dare è quello di rivolgersi al suo Commercialista che saprà cosa fare. La questione non sarà di poco conto ed allora credo che il fai da te non è consigliabile.

Non è possibile dare corrette indicazioni senza la previa conoscenza degli atti.
Saluti.
T.
 
Riferimento: rivalsa iva

Innanzitutto mi scuso per le imprecisioni relative all'esposizione del mio quesito. Preciso che mi è stato notifificato un invito a comparire per l'instaurazione del contraddittorio. Se ho ben capito una volta instaurato il contradditoorio mi precludo la possibilità di addebitare la maggiore IVA al Committente. Cosa mi conviene fare quindi?

Ipotizzando di non voler considerare per buona la nota dell'Agenzia delle Entrate che ho precedentemente citato e di dare un'interpretazione letterale dell'art. 60, comma 7, DPR n. 633/72, puoi sempre tentare di addebitare la maggior iva nei confronti del cliente, tenendo presente che questi ben difficilmente sarà disposto a pagarla:
- primo perchè non può detrarre l'iva per decorrenza del termine di cui all'art. 19, comma 1, DPR n. 633/72 (ipotizzando che il cliente, il Ministero dei LL.PP., abbia effettuato l'acquisto nell'ambito di un'attività commerciale ed abbia pertanto astrattamente il diritto alla detrazione);
- secondo perchè se l'Ente pubblico non ha la possibilità di detrarre l'iva ed ha impegnato una determinata somma, è ben difficile riuscire a recuperare (e in tempi ragionevoli) l'imposta.
In sostanza senti il cliente e verifica la sua disponibilità.
In ogni caso, se il cliente non ti paga la maggiore iva, sei comunque anche tu responsabile e ti tocca in ogni caso pagare.
Saluti.
 
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