Ti copio uno stralcio di un articolo che ho letto alcuni giorni fà relativo alle ritenute d'acconto sui bonifici ristrutturazioni
"Quando però il destinatario del bonifico è un contribuente che rientra nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, non deve essere operata alcuna ritenuta d’acconto.
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 5.7.2013, n. 47/E ha chiarito infattiche i contribuenti in esame, beneficiari dei predetti bonifici, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui al citato art. 25 qualora rilascianoalla banca una dichiarazione di essere soggetti ad imposta sostitutiva.
È quindi necessario rilasciare un’apposita dichiarazione alla banca o all’ufficio postale presso il quale il contribuente è correntista, dalla quale risulti che ilreddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva (punto 5.2 del Provvedimento delle Entrate n. 185820, del 22 dicembre 2011)."