Buongiorno Daniele, parto dal basso:
c) la proprietà del bene, tramite fattura finale, passa dal Leasing al cliente al corrispettivo pari al valore di riscatto contrattuale - c'è il contratto e c'è la fattura, quindi sul libro cespiti, a mio parere, devi obbligatoriamente inserire il valore di riscatto che ammortizzerai alle aliquote ministeriali;
b) se c'è l'anticipata estinzione del contratto, gli oneri discendenti da esso non potranno avere competenza temporale futura... è estinto il contratto che li origina!
a) in contabilità, per un errore di stima o semplicemente perchè il contratto è stato estinto anticipatamente per accordo fra le parti, ti trovi i risconti attivi in dare dello stato patrimoniale pari alle quote di canone leasing di competenza (ab origine) di futuri esercizi; devi stornarle e come contropartita io inserirei molto semplicemente CANONE LEASING o al limite INSUSSITENZE PASSIVE DEDUCIBILI:
CANONE LEASING se c'è la risoluzione anticipate del contratto previo accordo fra le parti;
INSUSSISTENZE PASSIVE DEDUCIBILI - se trattasi di un errore sul conteggio temporale del contratto... se il contratto lo hai spalmato su 7 anni avrai contabilizzato un costo deducibile pari a X sensibilmente inferiore al costo deducibile Y pari al conteggio corretto da contratto a 4 anni... hai dedotto meno prima, deduci un poco di più al termine. A mio avviso questa soluzione è pratica ma formalmente, se le cifre sono importanti, il collegio sindacale o il revisore potrebbero farti osservazione: in caso di errori per cifre significative, devi operare sui saldi di apertura quindi dovresti ridurre l'importo delle riserve straordinarie/statutarie (che accolgono l'utile dell' esercizio precedente, quello nel quale hai commesso l'errore, utile "maggiorato" da quote di leasing insufficienti) - poi ci sarebbero i riflessi in ddrr... insomma laborioso...
Io passerei tutto a canone leasing, magari attendi altri pareri cmq.