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Risconti attivi

Riferimento: Risconti attivi

allora facciamo così, altrimenti non finiamo più: consideriamo le divise, le tute e simili come spese generali o di vendita e quindi - per definizione - "non rimanenziabili" (anche se il principio contabile 13 intende dire che i costi delle spese generali e di vendita non posso imputarli ad incremento del valore delle rimanenze, cioè - in questo caso - che il costo delle divise "usate" non può essere spalmato sui prodotti e quindi entrare nella valutazione di quelli esistenti a fine anno; il che è diverso dall'affermare che i beni di consumo ricollegabili alla vendita dei prodotti ma non utilizzati non possano essere oggetto autonomo di rimanenza) e lasciamo ai dottrinari le "accese diatribe" di cui parla il quesito della Integra online :p

Se qualcuno poi preferisce tentare altra via (con il corollario che una volta iniziato deve tener conto anche per il futuro di tutte le "rimanenze" di quel tipo), potrà chiedere al predetto link i nomi degli autori sostenitori della "rimanenziabilità" persino della carta intestata.

Ciao a tutti

P.S. per inciso nella catena di agenzia viaggio di cui seguivo l'amministrazione, il personale di vendita aveva le divise ma ben mi son guardato dal considerare gli stock nuovi come rimanenze, per non impelagarmi nella gestione di un simile magazzino; se mi avessero chiesto avrei detto che si trattava di divise estive e invernali, per spiegare che in fattura erano più del personale di vendita in organico e per questo una parte era negli armadi (tanto per fortuna le verifiche sono sempre state fatte da finanzieri non da finanziere che avrebbero capito a vista che non c'era differenza fra quelle indossate e quelle "armadiate").
 
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Ciao a tutti e grazie per gli innumerevoli pareri. Vorrei farvi riflettere sui volumi che nel mio caso mi portano ad avere a fine anno anche 200.000 euro di rimanenza in quanto distribuisco le divise dello staff di vendita in tutto il mondo. A livello produttivo diventa davvero scomodo cercare di ridurre le giacenze a ridosso della chiusura di esercizio e quindi la soluzione della rimanenza mi pare ottimale.

Grazie e buona giornata

gv
 
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Càspita, allora non si trattava di una partita di dettaglio come sembrava; in effetti se sbagli rischi di prendere fiscalmente una legnata; per sostenere il rinvio puoi considerarli ragioneristicamente costi sospesi, quindi beni acquistati nell'esercizio ma non ancora consumati, riprendendo la definizione qui riportata

La contabilità generale. Una ... - Google Ricerca Libri

Ciao,
Roberto
 
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Io, nel mio modesto parere, sono concorde nel non considerarle come rimanenza...non è costo che si sostiene per la produzione di servizi o prodotti che vengono poi fatturati...
 
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bigjoe74

Vorrei farvi riflettere sui volumi che nel mio caso mi portano ad avere a fine anno anche 200.000 euro di rimanenza in quanto distribuisco le divise dello staff di vendita in tutto il mondo.


Se, come scrivi, l' iscrizione piena in bilancio assume un carattere di eccezionalità, tale da inquinare una rappresentazione corretta del risultato d'esercizio, puoi applicare il quarto comma dell'articolo 2423 del C.C., indicando in nota integrativa la motivazione della deroga.

ciao
 
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Ciao, al di là di come verranno inserite queste spese, ti consiglierei di non prendere da solo la decisione; trattandosi di circa 60.000 euro di imposte che oscillano da un esercizio all'altro, agli eventuali verificatori una somma del genere potrebbe far gola, e - stante la non pacifica distinzione emersa fra costi sospesi o d'esercizio - potrebbero adottare un'interpretazione opposta a quella che utilizzerai (qualunque sia), per "far cassetta".

Sottoponi la questione a chi - in caso di contenzioso - dovrebbe seguire la pratica (fiscalista, ufficio interno ecc.), magari allegando questa discussione e i documenti annessi in modo che la decisione sia condivisa (specie se poi avrà riflessi in nota integrativa, come suggerisce Fabiano).

99 su 100 non dovrebbe succedere niente, ma nel malaugurato caso di un problema, la tua posizione in relazione all'iter della collocazione della spesa in bilancio nei confronti della società e di chi dovesse gestire il contenzioso sarà ineccepibile.

Roberto
 
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Ottime parole Roberto.

Tanto più che se entriamo a vedere la questione anche dal punto di vista fiscale, la soluzione 2423 del C. C. ci porterebbe al doppio binario:

1) sospensione dal punto di vista civilistico ed irap (se soc di capitali o di persone opzionante);

2) iscrizione tra le variazioni in diminuzione, nel rispetto del secondo comma dell'articolo 109 del Tuir a salvaguardia del principio di competenza fiscale.

ciao
 
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